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1. Il consorzio puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non consorziati. 2. Il consorzio ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei consorziati, l'esercizio delle seguenti attivita': 1) esercitare le attivita' previste dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 nonche' quelle previste dall art. 80 del d. Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle attivita' di prerevisione e/o revisione dei veicoli a motore di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, dei motoveicoli, dei mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, dei carrelli appendice, delle macchine agricole, dei rimorchi e semirimorchi; 2) effettuare la prova su strada della sicurezza degli autoveicoli; 3) effettuare il commercio elettronico e il noleggio di veicoli e carrelli appendice; 4) promuovere corsi, seminari, riunioni di studio per la formazione tecnica dei consorziati e dei loro dipendenti nonche' dei dipendenti del consorzio; 5) promuovere l attivita' del consorzio attraverso l organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto opportuno; 6) promuovere sistemi di acquisto collettivo prioritariamente da consorzi di imprese, o direttamente alla fonte di produzione ove sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per i consorziati nei confronti dei fornitori, svolgere azione calmieratrice provvedendo all'approvvigionamento per i consorziati delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti; 7) contribuire e collaborare nella ricerca di lavoro per le imprese consorziati mediante l'acquisizione di ordinativi di lavoro, da enti pubblici e da privati (anche attraverso la partecipazione a gare, ad appalti ed a licitazioni sia private che pubbliche) da affidare direttamente o in parte in esecuzione alle imprese consorziate secondo criteri e modalita' che saranno stabiliti in apposito regolamento interno; 8) noleggiare e/o acquistare macchine ed attrezzature atte a completare tutte le attivita' delle aziende consorziate nonche' organizzare servizi comuni per l'utilizzo di macchine e/o attrezzature speciali secondo criteri e modalita' che saranno stabiliti in apposito regolamento interno; 9) curare lo studio dei modi di ridurre i costi di produzione e razionalizzare tutti i processi produttivi, promuovere e attuare nuovi indirizzi e moderne tecniche di produzione ed erogazione di servizi tenendo aggiornati i consorziati e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale anche provvedendo alla istituzione e gestione di corsi di aggiornamento per gli stessi; 10) promuovere ed attuare l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente i consorziati; 11) acquistare in comune beni strumentali e materie prime sussidiarie; 12) acquisire, costruire e gestire in comune strutture per la commercializzazione dei prodotti e la fornitura di servizi rientranti nell oggetto consortile; 13) svolgere programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e aziendali; 14) prestare consulenze ed assistenza tecnica; 15) effettuare il controllo qualitativo dei prodotti e dei servizi resi delle imprese consorziate; 16) studiare, realizzare, progettare, creare e tutelare marchi di qualita' e coordinare la produzione e le prestazioni dei consorziati; 17) gestire centri meccanografici e contabili o altri servizi nell interesse comune dei consorziati; 18) svolgere ogni altra attivita' comunque attinente con le finalita' della legge 317/91 e di ogni altra disposizione in materia di consorzi. Le attivita' ricadenti nell oggetto consortile possono anche essere delegate e svolte da terzi in qualsiasi forma e mediante qualsiasi strumento contrattuale purche' preventivamente deliberata dall organo amministrativo e dalla stessa assemblea. 3. Il consorzio potra' inoltre ricevere prestiti infruttiferi dai consorziati per il conseguimento dell'oggetto consortile ed effettuare anticipazioni e prestiti ai propri consorziati, nonche' agevolare loro operazioni finanziarie, assicurative e commerciali nei limiti consentiti dalla legge ed esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. 4. Il consorzio potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' consortili.
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