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La cooperativa. , tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, si propone di realizzare, valendosi dell'attivita' lavorativa dei soci ma anche di terzi non soci, il seguente oggetto: -realizzazione di impianti elettrici, civili ed industriali; realizzazione di impianti industriali con automazione meccanica, fluida, elettrica, con software e robot; manutenzione industriale programmata e straordinaria di detti impianti; costruzione, montaggio e manutenzione di magazzini automatici; realizzazione di impianti tecnologici, civili ed industriali, con manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, con fornitura di ricambi ed assistenza; pulizie civili, pubbliche e private; pulizie di impianti industriali e linee di produzione; manutenzione e ristrutturazione di immobili anche con la realizzazione di opere murarie; costruzione e carpenteria metallica; vendita e manutenzione, anche in qualita' di agente, di strutture metalliche, garages e box. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la cooperativa potra' partecipare a pubblici appalti e svolgere in genere qualunque altra attivita' connesse ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e , comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, a titolo di sola indicazione esemplificativa: - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie ed utili all'attivita' sociale o svolgano attivita' di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico - amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia; - dare adesioni e partecipazioni a societa', enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili; - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative ( esclusa l'attivita' finanziaria ai sensi della legge 197/1991 ed esclusa ogni attivita' nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993); -coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti tra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta' nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per altre attivita' inerenti. La cooperativa si propone altresi' di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti ai soli soci ed effettuare esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La societa' non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs 23 luglio 1996, n. 415, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.
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