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La societa' svolge esclusivamente attivita' libero-professionali ed intellettuali che sono riservate e consentite dalla legge agli iscritti presso gli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a cui e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. In particolare, formano oggetto della professione di dottore commercialista e, quindi, della societa', le seguenti attivita': - l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; - le perizie e le consulenze tecniche; - le ispezioni e le revisioni amministrative; - la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; - i regolamenti e le liquidazioni di avarie; - le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali, enti pubblici e fondazioni; - la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; - le valutazioni di azienda; - l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; - l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; - le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; - le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile; - la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; - la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; - il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2,comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; - l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; - l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; - il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; - la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; - la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; - la tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche; - elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; - rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore, degli indicatori sintetici di affidabilita' fiscale e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali; - la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile; - la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo stato, regioni, province, comuni ed enti da essi controllati o partecipati; - il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; - l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411. L'elencazione di cui sopra non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di dottore commercialista, potra' costituire reti di esercenti la professione, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.
Parole chiaveL'azienda Csc Services S.t.p. Srl appartiene al macrosettore Servizi alle imprese e si occupa di Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. L'attività principale è classificata con codice ATECO 69.20.11: Servizi forniti da commercialisti.
L'azienda Csc Services S.t.p. Srl è nota anche con le denominazioni: "CSC SERVICES S.T.P. SRL", "CSC SERVICES S.T.P." e "CSC SERVICES S.T.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Csc Services S.t.p. Srl è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.