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La societa' ha ad oggetto esclusivo l'esercizio dell attivita' professionale nel campo della consulenza del lavoro. Le attivita' professionali che la societa' svolgera' dovranno essere eseguite unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esecuzione degli incarichi effettuati. Il tutto nel rispetto del d. M. 8 febbraio 2013, n. 34. La societa' potra' assumere interessenze in enti, societa', consorzi sia pubblici che privati, operanti in italia e/o all estero, aventi scopi affini o comuni con lo scopo sociale. Essa potra', inoltre, in via del tutto accessoria e funzionale all oggetto sociale sopra delineato, prestare ipoteche e fideiussioni ed in genere garanzie personali e reali, queste ultime anche a garanzia di obbligazioni assunte dai terzi; potra' (sempre in via accessoria e funzionale all oggetto sociale di cui sopra) acquistare azioni, quote societarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e societa' aventi scopo analogo al proprio. La societa' in relazione al raggiungimento dello scopo sociale, potra' inoltre, in via del tutto funzionale ad esso e con carattere non prevalente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e bancarie (ovviamente nel rispetto di tutta la normativa in proposito, in particolare e per queste ultime operazioni nel rispetto del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ritenute necessarie od anche semplicemente utili al migliore svolgimento dell attivita' sociale. L'esercizio dell'attivita' professionale della societa' deve essere svolto esclusivamente da parte dei soci professionisti. La societa' puo' avvalersi, in misura non prevalente, di prestazioni di terzi, salvo il rispetto di quanto al primo comma del presente articolo nell'esercizio dell'attivita' professionale. Il conferimento degli incarichi professionali e' regolato dagli artt. 4 e 5 d. M. 8 febbraio 2013, n. 34. In particolare, l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell'incarico. Al fine di consentire la scelta, la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La societa', ai sensi dell'art. 10, quarto comma, lettera c bis), l. N. 183/2011, stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con le medesime modalita' e nei termini di cui sopra. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
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