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Art. 3 - scopo mutualistico la cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l' impegno, l' equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all' apporto dei soci lavoratori l' autogestione responsabile dell' impresa. Nello svolgimento dell' attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 oggetto sociale la cooperativa, senza finalita' speculative, si ispira a principi di solidarieta' umana e ha come scopo quello di perseguire l' interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi definiti dall' articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n 381. La cooperativa, retta da principi mutualistici, in particolare provvede: a) l' allestimento e la gestione di centri per l' assistenza, la riabilitazione, la rieducazione ed il reinserimento nella vita sociale di handicappati psichici; b) qualsiasi altra attivita' od iniziativa diretta all assistenza, alla rieducazione, al reinserimento nella vita sociale ed alla tutela degli interessi, anche morali, degli handicappati psichici; c) la formazione di personale qualificato per le dette attivita'. La cooperativa puo' svolgere tali attivita' anche per conto di enti pubblici, statali, regionali, comunali, parastatali ed assistenziali in genere; essa puo' aderire ad associazioni, cooperative, consorzi, organizzazioni non governative e, in genere, gruppi organizzati, aventi scopo affine e/o complementare al proprio. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; puo', per i medesimi fini, ricorrere a qualsiasi forma di credito con banche, istituti di credito, societa' e privati, concedendo tutte le garanzie richieste sia reali che personali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l' iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La societa' potra' emettere strumenti finanziari secondo la modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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