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Il consorzio non ha fini di lucro. Scopo del consorzio e' quello di riunire le imprese operanti nel settore trasporti per promuovere iniziative tese a ridurre nei vari elementi i costi di trasporto. Per il conseguimento dei propri fini il consorzio potra': - esercitare l'attivita' di autotrasporto per conto terzi anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese consorziate; - stipulare per conto dei propri consorziati contratti di trasporto allo scopo di assicurare ai consorziati stessi le migliori condizioni economiche e normative. I singoli consorziati, in quanto vettori iscritti nell'albo degli autotrasportatori, istituito con la legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni al trasporto di merci per conto terzi, rispondono dell'esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio, a tutti gli effetti di legge; - partecipare ad appalti pubblici e privati con la equa distribuzione dei relativi trasporti; - acquisire e ridistribuire i contratti di trasporto e spedizione; nel solo caso di esubero potranno essere contattati autotrasportatori esterni; - predisporre idonei strumenti per consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra i consorziati sulla situazione generale e particolare del mercato; - promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove sia possibile, eliminando inutili intermediazioni; stipulare convenzioni vantaggiose per i consorziati nei confronti dei fornitori, svolgere azione calmieratrice, provvedendo all'approvvigionamento a seguito di specifiche richieste degli stessi, di carburanti, lubrificanti, pneumatici, automezzi, e qualsiasi altro articolo affine o connesso al trasporto in genere, dei beni strumentali ad essi occorrenti. Solo in caso di specifica richiesta da parte dei consorziati, per le suddette forniture il consorzio agira' quale mandatario senza rappresentanza; in tal modo la fatturazione sara' eseguita da parte dei terzi che forniscono beni o prestazioni di servizi nei confronti del consorzio stesso, il quale provvedera' successivamente a ripartire tra i consorziati gli oneri sostenuti; - noleggiare macchine ed attrezzature atte a completare tutte le attivita' delle aziende consorziate; - acquistare, affittare e gestire stazioni di rifornimento di carburanti e lubrificanti, garages ed autorimesse, parcheggi attrezzati e custoditi per qualunque mezzo di trasporto terrestre e marittimo, autolavaggi automatici e non, autofficine attrezzate, il servizio di soccorso stradale di autoveicoli in genere con carattere strumentale o accessorio, nonche' magazzini di deposito delle merci per la distribuzione e consegna delle stesse, bar e somministrazione di alimenti e bevande in genere, rivendita giornali, giochi pronostico; - esercitare l'attivita' di autotrasporto di persone con autovetture ed autobus e la gestione del servizio di autonoleggio senza conducente o con autista anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese consorziate, - eseguire sgomberi di appartamenti, uffici, traslochi, imballaggi di mobili e merci, trasbordi, smistamenti, facchinaggio, presa e consegna a domicilio di merci e materiali diversi; - svolgere l'attivita' di revisione e collaudo anche a mezzo noleggio proprie attrezzature ai sensi dell'art. 19 della legge 870/1986 di automezzi e mezzi con massa complessiva a pieno carico superiori ai 35 quintali; - creare servizi comuni nel settore contabile, legale, amministrativo, tributario, assicurativo, creditizio ed in ogni altro campo in cui sia ritenuto necessario; - promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale dipendente, amministrativo o tecnico del consorzio, dei consorziati e di terzi, organizzando e gestendo corsi di formazione professionale anche a carattere provinciale e regionale. Il consorzio potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale; a tal fine potra' anche partecipare a societa', istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali e potra' inoltre facilitare l'accesso al credito delle imprese consorziate nelle forme che saranno ritenute piu' idonee, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati e comunque necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. I lavori eseguiti potranno essere fatturati dal consorzio ai committenti a proprio nome e per conto dei consorziati oppure direttamente dai consorziati ai committenti secondo gli accordi coi committenti stessi o le norme interne del consorzio. Il consorzio, inoltre, compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, creditizie, mobiliari e immobiliari, partecipa ad enti e societa' e svolge altresi' tutte quelle attivita' strettamente connesse a quelle indicate innanzi, purche' necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purche' questo non ne risulti sostanzialmente modificato.
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