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4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone di porre in essere le seguenti attivita': a) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc. , ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; b) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; c) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. Per conto di enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; d) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; e) adoperarsi affinche' ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacita' e della propria dichiarata disponibilita'; f) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; g) effettuare qualsiasi altra attivita' avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando, ove la legge lo consenta, contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potra', per deliberazione del proprio organo amministrativo: - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attivita' concedendo, all occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni; - partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; - dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; - aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della societa' e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo. - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
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