La gestione, la concessione in gestione e/o in affitto, l'acquisto e la vendita di supermercati, superette, minimercati ed esercizi di vendita al dettaglio in genere; il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tutti i generi commerciabili previsti dall'attuale e futura legislazione, quali elencati dalle tabelle merceologiche tenute presso le camere di commercio, nonche' l'attivita' di importazione ed esportazione degli stessi; la vendita per corrispondenza e sotto forma di "porta a porta" dei generi commerciabili precedentemente previsti; l'assunzione di rappresentanze anche attraverso contratti di esclusiva e di franchising, la gestione di aziende e punti vendita anche attraverso autorizzazioni amministrative e di terzi; il trasporto per conto terzi sul territorio nazionale ed estero; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La societa' potra' inoltre eventualmente assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo od affine al proprio, affittare a terzi l'azienda sociale o una branca di essa, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi di qualsiasi specie, il rilascio di avalli e fidejussioni anche per conto terzi; il tutto sempre ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni non sara' comunque consentita se, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale e cio' in conformita' a quanto prescritto dall'art. 2361 del codice civile. L'eventuale assunzione di partecipazioni avra' tuttavia carattere di attivita' non prevalente, tale da escludere l'applicazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 5 luglio 1991 n. 197. Sono tassativamente ed espressamente escluse le operazioni di raccolta, di sollecitazione del pubblico risparmio e dell'esercizio del credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385 ed all'articolo 16 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni, eccezione fatta per la raccolta presso soci nei limiti di quanto disciplinato dalla delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994; sono altresi' espressamente escluse l'assunzione di partecipazioni a scopo di collocamento e le operazioni di vendita di titoli, mediante offerta al pubblico di cui all'articolo 18 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216; le attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministero del tesoro con comunicato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1991 e comunque l'esercizio di tutte le attivita' vietate dalla presente e futura legislazione.