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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata, si propone gli scopi seguenti: la costruzione, sia direttamente in economia che concedendo appalti o cottimi di case popolari ed economiche, e di acquistare case costruite a norma di legge da assegnare ai soci in fitto, con patto di futura vendita o in riscatto, oppure in proprieta' individuale, in conformita' alle disposizioni di legge in materia. La cooperativa puo' quindi costruire e/o acquistare alloggi da assegnare ai soci a proprieta' indivisa e individuale avvalendosi di tutte le disposizioni di legge in materia, sia nazionali che regionali. La cooperativa potra' svolgere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa potra': a) acquistare aree per edificare; b) acquistare costruzioni per ultimarle, c) costruire direttamente in economia o concedendo appalti o cottimi, edifici da destinare ai soci; d) contrarre mutui con istituti di credito fondiario e con qualunque altro istituto bancario; e) chiedere il contributo dello stato e della regione siciliana ed il loro concorso secondo le vigenti disposizioni di legge, sia nazionali che regionali; f) concorrere ai bandi di organismi assistenziali che si interessano di case per lavoratori ai fini dell'assegnazione di alloggi ai soci; g) fare quant'altro ritenuto utile e necessario per il raggiungimento delle finalita' sociali. E' consentito alla cooperativa di costruire al piano terra dei fabbricati, locali destinati ad uso diverso dall'abitazione da essere assegnati ai soci con le norme previste per legge. I locali destinati ad uso diverso dall'abitazione possono essere venduti nelle forme e allo scopo di cui all'art. 8 del t. U. 28/04/1938 n. 1165. La cooperativa potra' amministrare i beni comuni dei condomini, come puo' anche beneficiare ed usufruire delle vigenti e future agevolazioni regolanti la materia di edilizia popolare ed economica con contributi dello stato e della regione siciliana, nonche' delle norme di cui alla legge 14/02/1963 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformita' alle rispettive disposizioni. La cooperativa, con deliberazioni del consiglio di amministrazione, puo' dare la propria adesione ad organismi nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.
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