Articolo 2) - la societa', nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con la forma sociale adottata, persegue le seguenti finalita': - l'esercizio della mediazione di cui al capo xi del titolo iii del libro iv del codice civile nel settore della mediazione di immobili di ogni tipo regolata dalla legge n. 39 del 3 febbraio 1989. La societa' potra' altresi' prestare agli acquirenti di immobili assistenza nel disbrigo di pratiche per consentire loro l'acquisizione dei piu' convenienti mezzi finanziari per l'acquisto e/o ristrutturazione degli immobili stessi. La societa' puo' accedere a finanziamenti agevolati previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti. La societa' puo' compiere qualsiasi attivita' industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare ed immobiliare, puo' partecipare ad altre societa' e consorzi aventi ad oggetto attivita' analoghe, puo' rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purche' tutte le predette attivita' siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.