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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari finanziato attraverso il ricorso all'emissione di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999. In conformita' alle disposizioni della predetta legge, i crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa'. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti. La societa' potra' inoltre reinvestire i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti per l'acquisto di nuovi crediti. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/1999 anche tali nuovi crediti costituiscono patrimonio segregato sul quale non sono emesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999, la societa' puo' compiere esclusivamente le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, o comunque strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.
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