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art. 3 - scopo mutualistico la cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far accedere tutti i soci ai benefici della mutualita', applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della prevalente mutualita', senza fini di speculazione privata. Essa, in particolare, persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa' scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle di mercato. Pertanto la societa', nello svolgimento della propria attivita', si avvarra' in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci i quali, sulla base delle previsioni di legge e di un regolamento interno, potranno alternativamente instaurare con la cooperativa, nell'ambito del piu' complesso rapporto di tipo societario, un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione non occasionale. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la cooperativa: - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' perseguire le proprie finalita' operando anche con terzi non soci. Art. 4 - oggetto sociale considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita dall'articolo precedente, nonche' i requisiti dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, si propone di svolgere le seguenti attivita': - gestione di impianti sportivi, gestione e ricezione di strutture turistiche, alberghiere, anche rurali e di agriturismo; attivita' di pubblico esercizio, ristorante, bar, pizzeria, pasticceria; commercio di generi alimentari e non nel rispetto della normativa prevista in materia; - lavorazioni di edilizia in genere, pulizie ed igiene di ambienti pubblici e privati; - lavorazioni nel settore agricolo per raccolta frutti e ortaggi di stagione; - trasporto di merci alimentari e non; - assemblaggio e facchinaggio prodotti generali; - posa in opera e manutenzione di verde e arredo urbano; - commercio frutta e verdura, legno da ardere; - commercio anche in forma itinerante di capi di abbigliamento; - l'attivita' di facchinaggio, sia manuale che meccanico, relativo a qualsiasi tipo di merce o prodotto; - pulizie di impianti, uffici, alberghi, alloggi collettivi, mense, condomini, strutture sportive, spiagge e luoghi di ricreazione; - manutenzione di aree verdi e strade pubbliche e private; - la gestione di aree sportive e ricreative, di parcheggi, di campeggi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa, la cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale. Essa inoltre potra': 1) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 2) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa, anche nei confronti di investitori non istituzionali; 5) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione o dagli enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti e da organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione. A tal fine si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 c. C. Nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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