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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutu-alita' prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile e svolge la propria attivita' senza fini di spe-culazione, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavo-rative e degli apporti di beni e servizi dei soci, perseguendo lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e pro-fessionali. A tal fine i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, in forma autonoma, oppure in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, con cui contribuire comunque al perseguimento degli scopi sociali e mutualistici. La tipologia dei rapporti che si intendono instaurare con i soci lavoratori, nonche' il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci di cui al successivo art. 25. 1 del presente statuto la cooperativa raggiunge i propri scopi sociali e mutualisti-ci, in conformita' alle esigenze e agli interessi dei propri soci, attraverso lo svolgimento delle attivita' di: a) conduzione di terreni e/o aziende agricole proprie, in affitto, in uso, in comodato o comunque in possesso b) effettuazione di miglioramenti ordinari e straordinari dei terreni e delle colture c) effettuazione di opere di bonifica su terreni agricoli, anche per conto di terzi d) promozione e miglioramento della produzione e del collo-camento sul mercato dei prodotti allo stato naturale e tra-sformati, nonche' la trasformazione, la selezione e la conser-vazione dei prodotti medesimi e) erogazione di servizi di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione merci, anche con l'ausilio di mezzi meccanici la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con ter-zi non soci o avvalendosi di beni e servizi da parte di terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispet-tare il principio della parita' di trattamento tra i soci coo-peratori. La cooperativa puo' comunque compiere tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-le, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili al conseguimento degli scopi enunciati e comunque sia, indi-rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-vita' sociali; c) quale attivita' non prevalente assumere interessenze e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma di enti cui la coope-rativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. E' vietata alla cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o da future emanande norme in mate-ria. Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati, nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' data facolta' ai soci stessi di conferire somme nel fondo all' uopo istitu-to. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento a-ziendale, nonche' adottare procedure di programmazione plurien-nale finalizzate allo sviluppo e all' ammodernamento aziendali ai sensi della legge n. 59 del 31/01/92 ed eventuali norme mo-dificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' compiere, non come attivita' pre-valente ma esclusivamente per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e societa' a cui la coope-rativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative, e potra' assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio; inoltre potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le mo-dalita' previsti dalla vigente normativa. La cooperativa non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico e pertanto sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento a-ziendale, nonche' adottare procedure di programmazione plurien-nale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi . La cooperativa puo' aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il tutto nei limiti delle inderogabili norme in materia e con assoluta esclusione di quelle attivita' riservate a sog-getti iscritti in appositi albi o in ogni caso protette, vin-colate o regolamentate.
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