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La cooperativa e' retta dai principi della mutualita' prevalente e, conformemente alla legge 381/91 e s. M. I. , non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s. M. I. . La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compresi la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s. M. I. . Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla l. 381/91, la cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi ed aderisce alla confederazione cooperative italiane. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. La cooperativa sociale ha di diritto la qualifica di impresa sociale. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione di attivita' e servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e s. M. I. . In particolare, valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, la societa' potra': a) organizzare servizi sanitari e sociali per la prevenzione e la cura sia a carattere ambulatoriale che di degenza in campo medico e prevalentemente delle malattie della bocca e dei denti, della cura in odontoiatria, nonche' per interventi di chirurgia maxillo-facciale; in questo ambito la cooperativa porra' un particolare riguardo ad: - approntare un sistema integrato al fine di consentire la prestazione dei servizi di cui sopra a soggetti svantaggiati portatori di handicap fisici e/o psichici ovvero patologie che rendono comunque problematico l'intervento in studi professionali; - attivare peculiari modalita' di fruizione dei servizi a favore di anziani, minori e cittadini extracomunitari al fine di garantire a queste categorie un accesso a prestazioni altamente specialistiche e di elevato livello qualitativo a condizioni che tengano conto delle particolari situazioni che caratterizzano questi pazienti; b) impartire direttamente o in convenzione corsi di insegnamento a quei laureati in medicina e chirurgia, che intendessero perfezionarsi nella odontostomatologia, chirurgia maxillo-facciale e nelle branche affini; istituire e gestire, in conformita' alle leggi, scuole e cicli di studio per laureandi e laureati in odontoiatria; c) istituire e svolgere corsi di studi, seminari, ecc. Ad alto livello internazionale per laureati e specializzati in odontoiatria, per l'approfondimento dei metodi di cura e degli interventi tecnico-scientifici seguiti dalle migliori scuole internazionali; d) offrire agli studiosi della materia ogni mezzo per indagini scientifiche inerenti le specialita', fare promuovere e sussidiare pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti le specialita' stesse, organizzare riunioni e conferenze teorico-pratiche; e) allacciare rapporti e stipulare convenzioni con le universita' e gli istituti o centri di ricerche scientifiche, onde favorire la realizzazione degli scopi di cui alle lettere precedenti, concorrendo, ove occorra, a sostenere in tutto o in parte, in concorso con lo stato e con gli altri enti, il costo delle relative iniziative; f) istituire corsi per odontotecnici, infermieri e assistenti alla poltrona. Il tutto con le modalita' consentite dalla legge. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' esclusa qualunque attivita' che possa essere in contrasto con i divieti di legge, in particolare con quelli sull'esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in ambiti riservati ai sensi di legge. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno, quindi, svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potra' compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare a reti d'impresa e ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all'impresa capogruppo, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto come meglio infra. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' infatti, altresi', assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali (provincia, comunita' montana, comuni, ecc. ) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa potra', inoltre, raccogliere, presso questi, purche' iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione; il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. E', quindi, in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
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