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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti cosi' come previsto e disciplinato dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di modifica e di attuazione (la "legge 130"), finanziate attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 130. Tali operazioni di cartolarizzazione di crediti potranno essere realizzate attraverso l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, esistenti e/o futuri, e/o mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli (e/o facendo ricorso a cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n . 58). La societa' potra' altresi' concedere finanziamenti ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 130 e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente periodo, di operazioni di cessione di attivi e crediti a fondi comuni di investimento (nell'ambito di operazioni disciplinate dalla legge 130 o meno), ovvero nell'ambito di cartolarizzazioni avente specificamente ad oggetto i crediti derivanti da detti finanziamenti. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, ogni riferimento al cedente e al cessionario deve essere inteso come riferimento al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. In conformita' alle disposizioni della predetta legge 130, i crediti acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto al patrimonio della societa' o a quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130, la societa' puo': 1. Compiere le operazioni finanziarie accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale; 2. Incaricare soggetti terzi, aventi i requisiti di legge, per la riscossione dei crediti acquistati e/o erogati e per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento; 3. Compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e/o erogati; 4. Reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati e/o erogati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.
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