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La societa' ha per scopo prevalente l'esercizio di una impresa artigiana come definita e regolata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto l'esercizio delle seguenti attivita' nei limiti dimensionali di cui alla citata legge: - lavori di isolamento, intonacatura, pitturazione e decorazione; - posa in opera di infissi di qualsiasi genere e natura; - rivestimenti di pavimenti e muri; - tinteggiatura e posa in opera di vetrate; - costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro, acquisto, permuta, locazione, gestione e vendita di fabbricati o parte di essi di ogni tipo ed aventi qualsiasi destinazione, pubblici o privati; - costruzione e ristrutturazione di immobili con il servizio "chiavi in mano"; - installazione e manutenzione di impianti idrici, elettrici, elettronici, di riscaldamento e condizionamento. La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa societaria il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale. I suddetti soci, in appresso denominati soci artigiani, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 443/1985. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del socio artigiano, la societa' puo' conservare la qualifica artigiana alle condizioni previste dal comma iv, art. 5 della legge n. 443/1985. La societa' potra' porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, societa' o enti - ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale ed escluso il fine di collocamento presso terzi e sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di intermediazione finanziaria - e costituire consorzi o societa' consortili con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, e potra' compiere qualsiasi altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e comunque utile per il conseguimento dello scopo sociale. E' possibile per la societa' l'acquisizione tra i soci di fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri stabiliti dal c. I. C. R. , ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385.
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