Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: la realizzazione e l'esercizio di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nelle aree depresse del territorio nazionale gia' individuate o che saranno individuate dalla comunita' europea; l'acquisto, la permuta, la costruzione, la vendita anche frazionata, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili di qualsiasi specie; il restauro e ristrutturazione di edifici destinati a qualsiasi uso, opere speciali in cemento armato, sia per conto proprio che per conto di terzi; l'esecuzione dei lavori sopra descritti tanto in proprio che per conto di terzi, sia pubblici che privati, con la partecipazione a qualunque gara di appalto anche se sotto forma di associazione temporanea di impresa. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui di qualsiasi specie; assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa', enti od imprese gia' costituite o costituende, italiane o estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La societa' potra' prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, sia nell'interesse dei soci che a favore dei terzi. La societa' potra' richiedere contributi e finanziamenti agevolati e non, in relazione alle possibilita' offerte dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attivita' di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, legge n. 197 del 5 luglio 1991, d. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e/o integrazioni. Tutte le operazioni finanziarie dovranno essere compiute nel rispetto delle preclusioni disciplinate dalla normativa di cui al d. Lgs. 1* settembre 1993 n. 385, pubblicato sulla g. U. 230 del 30 settembre 1993 ed alla delibera c. I. R. C. Del 3 marzo 1994, pubblicata sulla g. U. 58 dell'11 marzo 1994.
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