Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) l'esercizio dell'attivita' per il trasporto di persone e di bagagli a mezzo di auto pubbliche da piazza, taxi, aereotaxi, autonoleggio da rimessa con o senza conducente, pullman, minibus, scuolabus; b) l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto anche per conto terzi, di merci, prodotti petroliferi, beni alimentari e non, con mezzi propri e di terzi. L'attivita' di trasporto delle merci comprende la loro movimentazione, il loro carico e scarico, il facchinaggio, l'imballaggio, nonche' tutte le altre attivita' comunque ausiliarie a quelle descritte; c) l'esercizio dell'attivita' di organizzazione e di escursioni individuali, collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente; d) la gestione di autorimesse ed eventualmente di officine meccaniche; e) la gestione di una stazione ricetrasmittente per il collegamento radio con i propri automezzi e con altri utenti; f) il trasporto per servizi fotografici, per riprese televisive e cinematografiche. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente, ma per migliore conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione bancaria e commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma oggetto, tra le quali quelle contenute nella legge 15. 1. 1992 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. La societa' potra' aderire a consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonche' a quelle indicate negli articoli 2602 e seguenti codice civile ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e, ove ne ricorrano i presupposti, ottenere l'iscrizione nell'apposito albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente.
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