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La societa' ha per scopo prevalente l'esercizio di un'impresa artigiana come definita e regolata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto l'esercizio delle seguenti attivita' nei limiti dimensionali di cui alla citata legge: - l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici, civili e industriali; - l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti antifurto, di sicurezza, di videosorveglianza, telefonici, di automazione per gli accessi, elettronici in genere, compresi gli impianti di protezione da scariche atmosferiche e antenne; - l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata; - l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, di cabine elettriche di trasformazione; - la produzione di quadri elettrici di comando e di protezione, di linee elettriche, di linee telefoniche esterne, aeree e sotterranee; - l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti idrotermici e di condizionamento, di protezione antincendio, semaforici; - lavori edili e in cemento armato complementari e attinenti allo svolgimento delle suddette attivita'. La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, ovvero il socio unico, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa societaria il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale. I suddetti soci, in appresso denominati soci artigiani, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 443/1985. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del socio artigiano, la societa' puo' conservare la qualifica artigiana alle condizioni previste dal comma iv, art. 5 della legge n. 443/1985. La societa' potra' porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, societa' o enti - ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale ed escluso il fine di collocamento presso terzi e sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di intermediazione finanziaria - e costituire consorzi o societa' consortili con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, e potra' compiere qualsiasi altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e comunque utile per il conseguimento dello scopo sociale. E' possibile per la societa' l'acquisizione tra i soci di fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri stabiliti dal c. I. C. R. , ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385.
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