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La societa' e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza finalita' speculative ed ha per scopo principale quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. I criteri e le regole inerenti alla disciplina e al trattamento economico dei rapporti mutualistici di lavoro tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa potra' operare anche con terzi, ma non prevalentemente. La cooperativa si avvale di tutte le facilitazioni previste dalle apposite leggi vigenti in materia. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita al punto precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto: creare una rete di servizi nei confronti dei soggetti portatori di handicaps e non, minori, anziani e disabili in genere, anche mediante un coordinamento delle attivita' delle associazioni, degli enti e degli organismi operanti nella realta' locale e non, e grazie alla collaborazione di professionisti e di personale qualificato nel settore di intervento. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, educativi ed assistenziali. Essa potra': - istituire, gestire ed organizzare, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, attivita' di formazione professionale ovvero corsi di formazione professionale per personale scolastico di ogni ordine e grado al fine di promuovere la cultura dell'handicap; - gestire e/o istituire stabilmente o temporaneamente, in proprio e/o per conto terzi, centri diurni di accoglienza e di socializzazione, centri di avviamento allo sport, centri di riabilitazione, studi di ricerca e di addestramento, servizio mensa, avvalendosi, ove possibile, di agevolazioni, contributi e finanziamenti previsti da leggi regionali, nazionali e/o comunitarie; - mettere a disposizione, ed eventualmente gestire, strutture ed impianti idonei a soddisfare qualsiasi esigenza sportiva, riabilitativa, culturale e turistica dei portatori di handicap, minori a rischio, anziani, disabili in genere, disagiati, disadattati e normo - dotati; - fornire assistenza, domiciliare e non, di tipo sanitario, parasanitario, infermieristico e medico - riabilitativo, conformemente e nei limiti delle disposizioni di legge; - promuovere, direttamente o in unione con altri, servizi di sostegno socio - culturale, educativi, e psico - pedagodici; - organizzare e coordinare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri culturali e sportivi e scambi di ogni genere, al fine di una perfetta integrazione e reinserimento socio - culturale dei portatori di handicap e dei terzi; - stipulare con istituzioni ed enti pubblici privati, convenzioni e rapporti di collaborazione per realizzare progetti e servizi opportunamente finalizzati ed articolati. Allo scopo di accedere ai benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215 in tema di pari opportunita' per uomini e donne, la cooperativa sara' costituita in misura non inferiore al sessanta per cento (60%) da donne, ai sensi dell'articolo 2 della richiamata legge. La societa', inoltre: - svolge la propria attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori od utenti di beni e servizi; - si avvale in misura prevalente delle prestazioni lavorative dei soci; - utilizza per lo svolgimento dell'attivita' sopratutto apporti di beni e servizi da parte dei soci. La cooperativa potra' svolgere tutte le attivita' previste dall'oggetto sociale in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere. In relazione a tali scopi la societa' potra' altresi' esplicare tutte quelle attivita' che venissero promosse, dallo stato, dalle regioni e da organismi pubblici e privati in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.
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