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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito legge 130/99) e secondo le modalita' previste dalla medesima legge e dalla normativa, anche regolamentare, implementativa o modificativa della stessa mediante: a) l'acquisto a titolo oneroso (da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri; ovvero b) nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis della legge 130/99, mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili; ovvero c) nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1-ter della legge 130/99, mediante la concessione (anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui alle lett. (a) e (b) di finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale bilancio inferiore a 2 milioni di euro; ovvero d) nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera (a) della legge 130/99, mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente i crediti da parte della societa' avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate; ovvero e) nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera (b) della legge 130/99, mediante cessione a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del d. Lgs. 58/1998. La societa' potra' finanziare tali operazioni attraverso l'emissione di una o piu' classi di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999 e/o mediante l'assunzione di finanziamenti; la relativa competenza viene attribuita all'organo amministrativo. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130/1999, la societa' puo' compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi, dalla suddetta legge previsti, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. La societa' potra', inoltre, realizzare operazioni che prevedano la possibilita' di acquistare e/o finanziare piu' portafogli di crediti con struttura ramp-up e/o rotativa (revolving), ossia tramite l'utilizzo dei versamenti incrementali effettuati sui titoli e/o tramite utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti cartolarizzati.
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