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Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educati-vi, ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge n. 381/1991. I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuo-ve occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro su-bordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma di la-voratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazio-ne nazionale di categoria su delibera dell' organo amministra-tivo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall' assemblea ordinaria dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavo-ro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-ma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli sco-pi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qual-siasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettiva-mente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsi-asi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142.
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