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La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fine di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Previa deliberazione dell'organo amministrativo, essa puo' aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. Lo scopo che i soci della societa' cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla societa' cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La societa' nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' senza finalita' speculative, ha come oggetto sociale: - l'esecuzione di servizi di facchinaggio in genere e la gestione di attivita' di magazzinaggio per conto terzi, sia in sedi proprie che presso la committenza; potra' inoltre svolgere l'attivita' di autotrasporto di merci in conto terzi, assumere lavori di pulizia e manutenzione in genere, attivita' di giardinaggio e manutenzione del verde in genere. Genericamente potra' svolgere tutte le attivita' previste dal d. P. R. N. 602 del 30 gennaio 1970. Potra' inoltre svolgere: - attivita' di gestione di magazzini in genere; - attivita' di assemblaggio di produzioni manifatturiere, su propri spazi ovvero su spazi acquisiti in gestione, - lavori vari di segreteria, amministrativi ed ufficio, - attivita' di ristorazione. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quella sopra indicata, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale con il rispetto delle vigenti leggi, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, indirettamente e direttamente, attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa' o associazioni in partecipazione aventi scopo analogo o affine al proprio; b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, prestando la propria collaborazione o favorendo analoghe iniziative di altri; d) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', destinata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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