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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della l. 142/01. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per tale motivo la cooperativa potra' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici, associativi e cooperativistici le cui attivita' risultino utili al conseguimento dei suoi scopi sociali. L adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto: - l'assunzione e l'esecuzione in italia ed all'estero di lavori comunque ottenuti da amministrazione dello stato, enti pubblici e privati, e societa' di qualunque natura e da privati, tramite gare di appalto, licitazioni private, appalti concorsi, a trattativa privata nei seguenti settori e in tutte le attivita' affini: -- lavori di costruzione e ristrutturazione di immobili civili e industriali; -- lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti termotecnici, idraulici in genere quali acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, igienico idro-sanitari, cucine, lavanderie, di condizionamento, di ventilazione, di refrigerazione, di distribuzione gas metano, gasdotti, oleodotti e di impianti similari, isolamenti, carpenteria, di energia alternativa ed ecologica; -- lavori d'installazione, riparazione, manutenzione, ripristino, restauro di impianti, di apparecchiature, di forniture e di servizi elettrici; tali lavorazioni potranno essere eseguite per uso civile, industriale, stradale, marittimo aeroportuale, telecomunicazioni. A tale scopo per perseguire i propri fini mutualistici, nello svolgimento di tali attivita' ed al fine di meglio perseguire gli interessi dei soci artigiani o lavoratori, provvede tra l'altro: a) a disciplinare la distribuzione dei lavori assunti, delle forniture, degli impianti e dei servizi ed a garantire l'assolvimento degli impegni contrattuali; b) acquisire nuovi ordinativi; c) acquisire beni strumentali, materie prime e semilavorate, macchinari, auto e automezzi, materiali, apparecchiature, strumenti di lavoro e quant'altro occorra ad essa ed alle imprese associate, nonche' a coordinare gli acquisti che vengono effettuati direttamente dai soci anche mediante la stipulazione di accordi e convenzioni con i fornitori; d) all'acquisto, alla costruzione ed alle gestione di magazzini, di centri per il commercio all'ingrosso ed al minuto nei settori indicati, di aree attrezzate e da attrezzare, nonche' al compimento di ogni altra operazione contrattuale di natura immobiliare, commerciale e finanziaria necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali; e) ad esercitare il commercio all'ingrosso e al minuto di materiali comunque inerenti all'attivita' sociale anche verso terzi; f) l'assunzione di agenzie e rappresentanze, con o senza deposito di prodotti, materiali e quant'altro inerente alle attivita' dei settori nei quali opera la cooperativa; g) prestazioni di assistenza tecnica, anche mediante l'istituzione di apposito ufficio tecnico, alla eventuale direzione dei lavori, allo studio per la riduzione dei costi e la realizzazione delle rispettive attivita' dei soci e favorendo il loro perfezionamento tecnico, alla prestazione di assistenza e di consulenza tecnica in genere, allo svolgimento di ogni attivita' promozionale nonche' di programmi di formazione del personale, ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento (ad esclusione delle attivita' protette); h) ad effettuare attivita' di trasporto anche in conto terzi; i) a costituire raggruppamenti e/o associazioni temporanee di impresa anche ai fini di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 584 e successive modifiche e ad aderire a raggruppamenti gia' costituiti; j) ad assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, societa', consorzi od altri enti specie se svolgono attivita' analoghe o comunque funzionali a quelle della cooperativa; k) a dare adesione e partecipazioni ad organismi economici e sindacali, che i propongono come finalita' la promozione e lo sviluppo dell'artigianato associato; l) a concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'accesso al credito ai soci; m) ad assumere da qualsiasi ente e istituto di credito, pubblico o privato, prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi ente e/o istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla cooperativa; n) effettuare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del d. Lgs. N. 385/1995 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto e' vietata alla cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. La cooperativa, per l'ulteriore, eventuale fabbisogno finanziario, potra' acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale o a fondo perduto infruttiferi, senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, con i soci, anche non proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della cooperativa con obbligo di restituzione a carico della cooperativa saranno eseguiti in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e in specie alla delibera del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 pubblicata nella gazzetta ufficiale del1'11 marzo 1994 n. 58 affinche' non vengano considerati come attivita' di raccolta del risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in specie del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Il tutto con espressa esclusione delle attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni. La cooperativa potra': - svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; - compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l'oggetto sociale purche' si tratti di attivita' per l'esercizio delle quali la cooperativa medesima presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge. La cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.
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