Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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4. 1 la societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) l'acquisto di complessi immobiliari, interi fabbricati o porzione di essi con qualsiasi destinazione di uso, l'eventuale loro frazionamento, ristrutturazione e riattazione e l'eventuale loro rivendita e/o locazione frazionata oppure in blocco; b) la gestione di immobili, anche mediante la loro concessione in locazione (non finanziaria), e condominii per conto proprio o di terzi; c) l'esecuzione per conto proprio o di terzi di opere di realizzazione e manutenzione di immobili e dei relativi impianti ed, avvalendosi di professionisti iscritti sugli appositi albi, le relative certificazioni di legge; d) l'acquisto e la vendita di crediti garantiti da ipoteche immobiliari; e) l'acquisto, la gestione ed il coordinamento di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. 4. 2 la societa' puo' altresi' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' fra l'altro: - fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la societa', in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, puo': . Concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi; . Assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' ed imprese, nel rispetto dei limiti di legge ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli. 4. 3 sono tassativamente escluse l'attivita' professionale riservata, l'esercizio in via professionale delle attivita' di' cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attivita' previste dal titolo v del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario e in genere l'attivita' riservata dalla legge alle societa' di intermediazione mobiliare e alle finanziarie. 4. 4 la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria previste dalle leggi emanate ed emanande dall'unione europea, dallo stato, dalle regioni e/o da ogni altro ente od istituto di diritto pubblico.
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