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Art. 4) - l'organizzazione di produttori non ha fini di lucro e nessun utile ne' altri tipi di compensi potranno essere di-stribuiti ai soci. Al sensi del regolamento (ue) n. 1379/2013 del parlamento e del consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizza-zione comune dei mercati (ocm), l'op ha per oggetto la finali-ta' di: a) promuovere l'esercizio di attivita' di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformita' della politica di conservazione prevista, in particolare, da1 regolamento (ue) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, ri-spettando nel contempo la politica sociale e, ove lo stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine; b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesi-derate di stock commerciali e, ove necessario, farne il mi-glior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformita' dell'articolo 15 del regolamento (ue) n. 1380/2013; c) contribuire alla tracciabilita' dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e com-pleta; d) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca ille-gale, non dichiarata e non regolamentata; prevedendo inoltre di perseguire i seguenti obiettivi: 1) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei pro-dotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti; 2) migliorare i1 rendimento economico; 3) stabilizzare i mercati; 4) contribuite all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualita' e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali; 5) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettivita' degli attrezzi da pe-sca. Allo scopo di conseguire gli obiettivi anzidetti, l'op intende avvalersi delle seguenti misure: a) adeguare la produzione alle esigenze del mercato; b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei propri aderenti; c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio ser-vendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualita', denominazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilita'; d) verificare che le attivita' dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori, adot-tando misure per garantire tale conformita'; e) promuovere programmi di formazione e di cooperazione al fi-ne di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore; f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettivita' degli attrezzi da pe-sca; g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione e prezzi; h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Nel quadro dell'esercizio razionale della pesca e dell'attivi-ta' di programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, attuando i piani di produzione e commercializza-zione, l'op si propone inoltre: 1) la riduzione dei costi di produzione dei soci; 2) la razionalizzazione dei modi e dei sistemi di commercia-lizzazione dei prodotti dei soci; 3) il perfezionamento dei metodi e dei sistemi di pesca, non-che' il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di conservazione del prodotto, anche mediante il ricorso a mi-sure e risorse finanziarie previste dalle normative vigenti; 4) la formulazione di programmi per la comune disciplina della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazio-ne dei prodotti, per la realizzazione dei quali l'organizza-zione potra' mettere a disposizione dei produttori soci mezzi tecnici appropriati o utilizzare impianti di proprieta' di enti pubblici e/o o privati e/o o di altri operatori, mediante ap-posite convenzioni; 5) il collocamento del prodotto, preferibilmente presso orga-nismi cooperativi e la vendita del prodotto stesso per conto dei soci, anche previa manipolazione e trasformazione, sia in mercati all'ingrosso, sia ad operatori commerciali ed indu-striali, sia al dettaglio; 6) la gestione delle quote eventualmente assegnate all'op; la gestione di altre possibilita' di pesca derivanti da norme co-munitarie, da accordi con paesi terzi o anche da altri accordi sottoscritti; 7) la partecipazione, anche insieme ad organismi pubblici, a cooperative, associazioni, consorzi, enti o societa' aventi lo stesso scopo sociale, alla costruzione e/o gestione di natanti da pesca, alla realizzazione di impianti di coltivazione ed allevamento di specie ittiche, nonche' impianti per la conser-vazione, la lavorazione, la trasformazione, il commercio e la distribuzione di' prodotti ittici. L'op potra' altresi' far parte di cooperative, associazioni, consorzi, enti o societa' aventi scopi analoghi e/o affini a quelli precedentemente indicati. Nell'ambito dell'oggetto sociale l'op potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute idonee al raggiungimento dei suoi fini ed in conformita' con le normative vigenti. L'op potra' inoltre raccogliere risparmio presso soci nei limi-ti fissati dalla legge. L'op e' disponibile a qualsiasi controllo contabile, organizza-tivo e tecnico da parte dell'unione europea o della pubblica amministrazione italiana, in base alla normativa vigente, a livello comunitario e nazionale. Art. 5) - al fine di conseguire l'oggetto per il quale e' stata costituita, l'associazione puo': a) costruire, prendere in locazione ed in concessione da a-ziende ed enti pubblici e privati e, quindi, organizzare o ge-stire magazzini di deposito e frigoriferi, impianti di lavora-zione, confezionamento e conservazione prodotti, nonche' di-stributori di carburanti e lubrificanti; b) stipulare convenzioni o contratti di aziende, cooperative fra pescatori e loro consorzi, con enti pubblici o privati per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca ed un piu' remunerativo collocamento del prodotto ittico; c) stipulare convenzioni e contratti con aziende o enti pub-blici e privati, intesi a realizzare le migliori condizioni di fornitura agli associati; d) svolgere attivita' mutualistica di assistenza sociale o tec-nica nell'interesse degli associati e assistere i soci nelle pratiche legali e tributarie ed in tutti quei rapporti che il produttore puo' avere in relazione alla sua attivita' con enti pubblici e privati; e) assumere ogni altra iniziativa che possa concorrere alla riduzione dei costi di esercizio delle imprese aderenti; f) svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti e conclu-dere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamen-te che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'al-tro, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e co-munque accessorie all'attivita' sociale. Puo' dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fi-deiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento co-operativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi al-tra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimen-to del credito ai soci, agli enti ed organismi cui l'associa-zione aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. Concede-re prestiti a cooperative ed a consorzi fra cooperative specie se svolgono attivita' finalizzate al collocamento, conservazio-ne, trasformazione del prodotto dei soci o attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale. L'associazione potra' inoltre ricevere prestiti infruttiferi dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale ed effettu-are anticipazioni e prestiti ai propri associati, nonche' svol-gere ed anche agevolare operazioni finanziarie, assicurative e commerciali; g) assumere ogni altra attivita' che possa concorrere alla ri-duzione dei costi di esercizio delle imprese associate. Interventi art. 6) - i prodotti ittici per i quali l'associazione opera i suoi interventi sono quelli appresso indicati; prodotti freschi: sardine, acciughe, sgombri e altri prodotti. Potra' inoltre operare per tutti gli altri prodotti freschi o congelati della pesca, previsti o che verranno previsti dalle norme comunitarie. Al fine di perseguire gli scopi di cui all'art. 4, l'associa-zione provvede a: a) razionalizzare le operazioni di pesca da parte degli asso-ciati nelle varie zone e nei diversi periodi dell'anno, nonche' quelle di commercializzazione; b) fissare le modalita', le condizioni ed i prezzi minimi di vendita del prodotto, nonche' le modalita' concernenti la clas-sificazione ed il controllo della qualita' dei prodotti, secon-do le norme comunitarie; c) elaborare i programmi di pesca per evitare eccedenze di produzione; d) fissare le modalita' ed i prezzi di ritiro delle eventuali eccedenze di produzione; e) stabilire criteri e modalita' per la determinazione di com-pensi o indennizzi agli associati, sulla base di principi mu-tualistici a seguito delle discipline previste nei punti a) e c). A tal fine si e' costituito un fondo di intervento separatamen-te evidenziato in conto d'ordine in calce al bilancio sociale, alimentato dai contributi di cui alla lettera e); f) riscuotere i contributi erogati da enti pubblici o organi-smi comunitari; g) tenere una contabilita' ben distinta per le attivita' che so-no oggetto del riconoscimento da parte degli organi dello sta-to e degli organi comunitari.
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