Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto, entro i limiti e con le modalita' di legge: 1) l' esercizio in via prevalente di attivita' finanziarie nei confronti di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 c. C. E controllate da una stessa controllante e comunque all' interno di un medesimo gruppo, potra' quindi esercitare, non nei confronti del pubblico, le attivita' di: a) assunzione di partecipazioni, cosi' come definito dall' art. 6 del decreto del ministero del tesoro del 06 luglio 1994, vale a dire: acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; b) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, cosi' come definito dall' art. 2 del decreto del ministero del tesoro del 06 luglio 1994, con l' esclusione dell' attivita' di rilascio di garanzie. Tale attivita' ricomprende, tra l' altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito ipotecario, prestito su pegno, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate. Per quanto riguarda il rilascio di garanzie, tale attivita' si intende svolta soltanto nei limiti previsti dall' art. 1 bis punto 3, lett. A) e b) del d. M. Del 2 aprile 1999; c) prestazione di servizi di pagamento cosi' come definita dall' art. 4 del sopracitato decreto, vale a dire attivita' esercitata mediante: incasso e trasferimento di fondi, trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento anche tramite addebiti e accrediti effettuati con qualunque modalita', compensazione di debiti e crediti, emissione o gestione di carte di credito, di debito, o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall' art. 11 t. U. L. B. ; d) intermediazione in cambi cosi' come previsto dal decreto sopracitato, vale a dire: attivita' di negoziazione di una valuta, compreso l' euro, contro un' altra, a pronti o a termine, nonche' ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta. 2) potra' esercitare, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge, e sempre nei confronti di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 c. C. E controllate da una stessa controllante, e comunque all' interno di un medesimo gruppo una qualsiasi delle seguenti attivita' ammesse al mutuo riconoscimento come definite dall' art. 1, comma 2, lettera f) del t. U. L. B. N. 385/ 93, vale a dire:- operazioni di prestito;- leasing finanziario;- servizi di pagamento;- emissione e gestione di mezzi di pagamento( in particolare lettere di credito);- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;- altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all' elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del consiglio delle comunita' europee n. 89/ 646/ cee del 15 dicembre 1989; il tutto cosi' come definito dall' art. 1, comma 2, lettera f, numeri da 2 a 12 e numero 15 del t. U. L. B. N. 385/ 93. 3) potra' esercitare inoltre attivita' strumentale, ausiliaria rispetto a quella finanziaria, vale a dire: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni, scissioni e del rilievo di imprese, custodia e amministrazione dei valori mobiliari, gestione di immobili ad uso funzionale, gestione di servizi informatici ed elaborazione di dati, selezione, formazione ed addestramento del personale. Inoltre potra' esercitare attivita' connessa, accessoria a quella finanziaria, come ad esempio prestazione di servizi, informazione commerciale e locazione di cassette di sicurezza. Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dalla societa' in proprio o per conto di terzi, in italia e/ o all' estero. La societa' per il raggiungimento dell' oggetto sociale potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potra' compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento dell' oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse dall' oggetto sociale tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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