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La societa', che non ha finalita' di lucro, intende far partecipare i soci dei benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione e' impegnata. La cooperativa si propone di offrire le competenze professionali e le prestazioni lavorative rese dai propri soci, in particolare si propone di svolgere le attivita' di seguito elencate avvalendosi principalmente dell'operato dei propri soci: - acquistare e vendere unita' immobiliari singole e/o interi complessi immobiliari, siano essi a destinazione abitativa ovvero a destinazione commerciale o diversa, onde provvedere all'assegnazione od alla concessione in locazione delle relative unita' immobiliari ai propri soci o a terzi, a proprieta' divisa o indivisa; - acquisire mandato dai soci o da terzi, collettivamente o singolarmente, ad agire per loro conto per ottenere in locazione o proprieta' o ad altro titolo singole proprieta' immobiliari od interi complessi edilizi; - promuovere la realizzazione di progetti di "housing sociale", edilizia residenziale sociale finalizzata all'offerta di alloggi a condizioni economiche agevolate e di "cohousing" sviluppando spazi condivisi e favorendo la realizzazione di strutture scolastiche, socio-sanitarie, sportive, ludico ricreative e di altra natura, per l'offerta di servizi in comune, al fine di favorire l'integrazione sociale e culturale; - promuovere la realizzazione di progetti di rigenerazione degli spazi urbani, di valorizzazione delle comunita' e delle reti locali, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, di recupero dei complessi di pregio storico ? architettonico, d'innovazione tecnologica nei servizi urbani, di sostenibilita' ed efficientamento energetico. - svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attivita' che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso l'acquisizione di servizi funzionalmente connessi alla realizzazione dello scopo sociale, l'acquisto e la locazione di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' dotarsi anche di piu' sedi periferiche per il perseguimento dello scopo sociale; - svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria volte alla realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione, in ogni caso, delle operazioni previste dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa inoltre potra', senza che cio' possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, su delibera dell'organo amministrativo: - dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e nei limiti della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (cicr) 3 marzo 1994 pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'11 marzo 1994, stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attivita', disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma; - contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; il tutto nel pieno rispetto del d. Lgs 385/1993 e del d. Lgs. 58/1998. La "domus montesacro - societa' cooperativa" e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di gestire le attivita' di cui all'oggetto, in forma associata e con le prestazioni delle attivita' lavorative dei soci, al fine di garantire opportunita' e continuita' di occupazione lavorativa per i propri soci, di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e professionali, quindi, di favorire lo sviluppo delle attivita' professionali unendo le singole forze. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacita' di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacita' professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivita' lavorativa o professionale. La "domus montesacro - societa' cooperativa" e' a mutualita' prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico cosi' come determinato in dipendenza delle attivita' individuate al precedente art. 3, intende svolgere la propria attivita' sociale prevalentemente in favore dei propri soci ai sensi del vigente art. 2512 c. C. Quale modificato dalla legge 3/10/2001 n. 366 e decreti attuativi. Per l'effetto, gli amministratori, i sindaci o il revisore ex art. 2477 se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 c. C. . Ove ne ricorrano le condizioni potra' in ragione della qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che la societa' intende assumere e mantenere, la stessa: a) agisce quale mandataria per conto dei propri soci; b) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo effettivamente dal capitale versato, come espressamente indicato al successivo articolo; c) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; d) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori; e) dovra' devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come meglio precisato in appresso. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento per i soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La societa' potra' comunque svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attivita' anche con terzi, ma nel rispetto del principio di mutualita' prevalente.
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