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La societa', che non ha finalita' di lucro, intende far partecipare i soci dei benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione e' impegnata. Essa e' costituita per lo scopo mutualistico che consiste nell'offrire alloggi ai soci, persone fisiche, in proprieta', in godimento o in locazione a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato nelle forme della proprieta' divisa e indivisa da assegnare ai singoli soci, e ove previsto o consentito dalla normativa vigente, anche ai terzi. La cooperativa si propone le seguenti attivita': - acquistare e vendere unita' immobiliari singole e/o interi complessi immobiliari, siano essi a destinazione abitativa ovvero a destinazione commerciale o diversa, onde provvedere all'assegnazione od alla concessione in locazione delle relative unita' immobiliari ai propri soci, a proprieta' divisa o indivisa; - acquisire mandato dai soci o da terzi, collettivamente o singolarmente, ad agire per loro conto per ottenere in locazione o proprieta' o ad altro titolo singole proprieta' immobiliari od interi complessi edilizi; - svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attivita' che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso l'acquisto e la locazione di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; - svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria volte alla realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione, in ogni caso, delle operazioni previste dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa inoltre potra', senza che cio' possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, su delibera dell'organo amministrativo: - dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e nei limiti della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (cicr) 3 marzo 1994 pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'11 marzo 1994, stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attivita', disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma; - contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; il tutto nel pieno rispetto del d. Lgs 385/1993 e del d. Lgs. 58/1998. Tutte le attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico di risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416 in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediazione finanziaria; dell'art. 5, comma 3, lett. B), della l. 3 febbraio 1989 n. 39, in materia di intermediazione immobiliare, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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