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La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di perseguire un costante miglioramento e la maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci cooperatori. In particolare si propone: a) di contribuire al consolidamento ed allo sviluppo della cooperazione nel comparto agricolo, zootecnico nelle sfere della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti dell'attivita' di allevamento (latte e derivati, bovini, suini, ovini, caprini, carni alternative e derivati) nonche' le produzioni dell'attivita' agricola in generale dell'aziende agricole associate (cereali, foraggi, carrubbe, mandorle, olio, olive, etc. ); b) promuovere e valorizzare il latte e suoi derivati di alta qualita' e/o di tipo biologico nonche' gli animali, le carni e gli altri prodotti di tipo biologico, anche con la creazione di appositi marchi e di linee commerciali specifiche; c) favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo possibilmente corsi di qualificazione, conferenze e corsi di divulgazione tecnico- scientifica, assicurando, anche mediante convenzioni, assistenza tecnica e veterinaria utilizzando la legislazione vigente, realizzando accordi con istituti tecnici ed universitari al fine di indirizzare i soci verso la ristrutturazione ed il rinnovamento delle aziende secondo le piu' moderne tecniche di coltivazione e di allevamento (miglioramento pascoli, prati, sperimentazione, stalle sociali, selezione delle razze, incroci, approvvigionamenti di giovenche di razza eletta e di tori selezionati, pratica della fecondazione artificiale) da gestire sia a conduzione unita che divisa, ma comunque con unicita' di indirizzo produttivo. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale prevalentemente dei prodotti conferiti dai soci. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche degli apporti di soggetti diversi dai soci. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La societa' ha per oggetto: a) ricevere in conferimento dai propri soci i prodotti (latte e derivati, formaggi, bovini, ovini, suini, caprini e carni alternative) dell'allevamento dei loro fondi lavorati direttamente, in economia, in affitto o in altre forme eventualmente in uso; b) commercializzare i prodotti dell'allevamento (bovini, ovini, suini, ecc. ) e derivati (latte, formaggi) e le altre produzioni delle aziende agricole associate (cereali, foraggi, carrubbe, mandorle, olio, olive, etc. ) conferite dai singoli soci; c) la fornitura ai soci di bestiame da ristallo per l'allevamento, in vista del successivo conferimento; d) la gestione diretta od indiretta, anche ai fini sperimentali, di propri allevamenti nonche' la promozione di studi e ricerche concernenti il miglioramento delle attivita' di allevamento bestiame e lavorazione; e) macellare gli animali della specie bovina, ovino, suino ed altri conferiti dai soci; f) commercializzare il bestiame vivo e/o macellato conferito dai soci; g) effettuare la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita delle carni e dei sottoprodotti, derivanti dai prodotti conferiti dai soci; h) svolgere attivita' che strumentalmente procurino, direttamente o indirettamente, possibilita' di maggiori lavorazioni e alienazioni dei prodotti conferiti dai soci, i) gestire gli impianti destinati alla manipolazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti; j) collocare sui mercati nazionali ed esteri direttamente o attraverso consorzi di cui la cooperativa e' socia, tutti i prodotti conferiti dai soci ed i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e trasformazione degli stessi; k) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci cooperatori di mangimi, foraggi, sementi, bestiame da latte e da carne, concimi, anticrittogamici, antiparassitari, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione; l) promuovere un costante miglioramento tecnico dei sistemi di allevamento e di produzione curando, anche ove se ne presenti l'opportunita', l'introduzione di nuove coltivazioni su vasta scala; m) gestire o costruire uno o piu' magazzini necessari al conseguimento dell'oggetto sociale ed eventualmente creare anche centri di conservazione e di lavorazione industriale dei prodotti; n) formulare programmi e regolamenti di produzione, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, vincolanti i soci in conformita' allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea; o) acquistare o prendere in affitto o in qualsiasi altra forma terreni sfruttabili a colture foraggere o a pascoli, atti a costituire aziende di allevamento in conduzione unita o da destinare ad attivita' di sperimentazione per sementi selezionate di foraggere, ricevendo la collaborazione delle attivita' di sperimentazione dagli istituti tecnici e scientifici ed universitari per il fine istituito; p) gestire in collaborazione con altri enti o partecipare a consorzi e a societa' con enti pubblici che gestiscano impianti di macellazione e lavorazione delle carni e dei sottoprodotti, nonche' caseifici o impianti di lavorazione del latte e derivati, sia che si tratti di impianti privati che di impianti pubblici da acquisire od ottenere in locazione. La cooperativa in quanto "organizzazione di produttori" dovra': 1) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione dei soci; 3) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 4) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 5) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento ce n. 178/2002 ed altre eventuali successive norme, anche comunitarie in materia; 6) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 7) realizzare iniziative relative alla logistica; 8) adottare tecnologie innovative; 9) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; 10) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attivita' nei settori in cui opera la cooperativa, anche mediante l'attuazione di servizi comuni; 11) rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivita', nonche' nei confronti degli organismi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di o. P. Per una razionale e costante utilizzazione degli impianti e per mantenere efficiente l'organizzazione commerciale della cooperativa, le operazioni previste nei precedenti punti del presente articolo, potranno essere compiute con i terzi. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; cio' nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia, ed in particolare dall'art. 11 del d. Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, dalla delibera del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 e di ogni altra norma attuativa. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; g) la cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; h) costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del d. Lgs. N. 102/05, o, comunque, secondo la normativa oggi vigente. La cooperativa in quanto organizzazione di produttori potra' altresi': - riscuotere unitariamente premi incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d'erogazione; - svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le o. P. Dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo. La cooperativa, ai fini della realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi il cui perseguimento sia presupposto per il riconoscimento dell'ente quale "organizzazione di produttori": - costituisce un fondo di esercizio alimentato da contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, ed eventualmente da finanziamenti pubblici, secondo quanto dispone la legislazione vigente. I criteri e le modalita' per la determinazione del contributo dei soci e per il funzionamento del fondo saranno definiti in un apposito regolamento interno predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. Nel medesimo regolamento saranno definite le sanzioni pecunarie o di altra natura cui i soci saranno sottoposti in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari; - ai sensi dell'art. 3, lett. B), punto 1 del d. Lgs. 102/2005, o altra normativa vigente, predisporra' un regolamento teso a garantire il controllo democratico dell'organizzazione di produttori e ad evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla sua gestione ed al suo funzionamento.
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