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- attivita' - art. 4. 1 l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente: "la societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attivita' libero-professionali e intellettuali che formano oggetto della professione degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disciplinata dal d. Lgs. N. 139 del 2005 e successive eventuali modificazioni e integrazioni. La societa' puo' svolgere attivita' tecniche meramente strumentali e complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio. Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' - purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della suddetta professione - potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 cod. Civ. , nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempre nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione delle attivita' intrinsecamente commerciali, delle operazioni inerenti alla raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 d. Lgs. N. 385 del 1993 e, infine, di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Art. 4. 2 - polizza assicurativa in conformita' con quanto stabilito dall'art. 10, commi 3 ss. , l. N. 183 del 2011 e dal d. M. Giustizia n. 34 del 2013, l'incarico professionale conferito alla societa' potra' essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, previa stipula da parte della societa' di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. Art. 4. 3 - conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale in relazione al conferimento dell'incarico professionale e alla sua esecuzione, la societa' deve osservare obblighi di informazione e, in particolare, al momento del primo contatto con il cliente deve fornire, anche tramite il socio professionista, le informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata a uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di eventuali soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire la scelta del socio professionista che curera' l'esecuzione dell'incarico, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco degli eventuali soci con finalita' di investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione sopra prescritti e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In mancanza di designazione da parte del cliente, il nominativo del socio professionista che esegue l'incarico e' previamente comunicato per iscritto al cliente che ne rilascia conferma scritta da conservarsi agli atti della societa' e nel fascicolo del cliente. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso, i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche di ciascuno di essi. La prova dell'adempimento di tale obbligo di informazione e il nominativo dei sostituti e degli ausiliari devono risultare da atto scritto. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate. Art. 4. 4 - regime disciplinare della societa' ai sensi dell'art. 12 d. M. Giustizia n. 34 del 2013, ferma la responsabilita' disciplinare del socio professionista, che e' soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o del collegio professionale al quale e' iscritto, la societa' risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto a un ordine o collegio diverso da quello della societa', e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio concorre con quella della societa'. Art. 4. 5 - requisiti dei soci ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. B), l. N. 183 del 2011, possono assumere la qualifica di soci della societa' i soli professionisti iscritti presso l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonche', eventualmente: - i cittadini degli stati membri dell'unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante; - i soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento (c. D. Soci di capitale), a condizione che gli stessi: * siano in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta; * non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; * non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; * non siano destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali; * in generale, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 d. M. Giustizia n. 34 del 2013 o dalla normativa tempo per tempo vigente. Qualora i soci siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti e le incompatibilita' sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. B), secondo periodo, l. N. 183 del 2011, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la stessa non provveda a ristabilire la pluralita' dei soci professionisti e la prevalenza dei diritti di voto degli stessi nel termine perentorio di sei mesi. I soci professionisti, anche se amministratori, possono esercitare la loro professione anche in proprio, in qualsiasi modalita' diversa dalla partecipazione ad altra societa' tra professionisti e nel rispetto della legge, per incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli loro affidati dalla societa'.
Parole chiaveIl settore principale di Dott. Commercialisti Rogliero V. E Calo' N.r. Srl - Società Tra Professionisti è Servizi alle imprese, con particolare riferimento a Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. Secondo lo standard ATECO, il codice 69.20.11 corrisponde a: Servizi forniti da commercialisti.
Dott. Commercialisti Rogliero V. E Calo' N.r. Srl - Società Tra Professionisti è conosciuta anche come: "DOTT. COMMERCIALISTI ROGLIERO V. E CALO' N.R. SRL", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "DOTT. COMMERCIALISTI ROGLIERO V. E CALO' N.R.", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "DOTT. COMMERCIALISTI ROGLIERO V. E CALO' N.R. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "DOTT. COMMERCIALISTI ROGLIERO V. E CALO' N.R. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "DOTT. COMMERCIALISTI ROGLIERO V. E CALO' N.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "DOTT. COMMERCIALISTI ROGLIERO V. E CALO' N.R. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
In base alla tassonomia UE, Dott. Commercialisti Rogliero V. E Calo' N.r. Srl - Società Tra Professionisti è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 12.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.