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La societa' ha per oggetto esclusivo l esercizio dell attivita' professionale degli iscritti all ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e sue successive modificazioni e integrazioni, e pertanto: l'esercizio della consulenza e dell'assistenza alla clientela in materia tributaria, valutaria, societaria, del lavoro, amministrativa e contabile, privatistica, gestionale ed organizzativa. Inoltre la societa' potra', attraverso l'attivita' dei singoli soci professionisti, svolgere attivita' didattica e formativa presso societa', enti pubblici o altre istituzioni. La societa' potra' altresi' prestare la propria attivita' di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed autorita' giudiziarie redigendo perizie, pareri scritti e ogni tipo di elaborato da queste richiesto. La societa' potra' inoltre prestare ogni altra attivita' prevista dal decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139. La societa', in via strumentale al conseguimento dell oggetto sociale, puo' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico - ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' puo' altresi' prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi, nonche' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre societa', nei limiti di quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e s. M. I. . Con riferimento alle modalita' di esercizio delle attivita' rientranti nell'oggetto sociale, la societa' dovra' fornire ai clienti per iscritto, al momento del primo contatto, l elenco dei soci professionisti contenente l indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali da ciascuno possedute. Dovranno essere comunicati altresi' gli estremi della polizza assicurativa contro la responsabilita' civile professionale. Con le stesse modalita' e tempi di cui al comma precedente, la societa' dovra' fornire al cliente l elenco dei soci non professionisti, una nota informativa sui diritti del cliente e sulle modalita' di esercizio, cosi' come riportati nel successivo comma, e dovra' segnalare la presenza o meno di conflitti di interesse tra cliente e societa', che siano anche determinati dalla presenza di soci con finalita' di investimento. Il cliente ha il diritto di scegliere tra i soci professionisti uno o piu' soci per l esecuzione dell incarico affidato alla societa'. Nel caso tale diritto non fosse esercitato, la societa' potra' individuare il professionista a cui affidare l esecuzione dell incarico tra i soci professionisti in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dello stesso. L esecuzione dell incarico da parte del socio professionista dovra' essere svolto dallo stesso personalmente, con il divieto di cedere a terzi l esecuzione totale o parziale dello stesso. La collaborazione di ausiliari o sostituti potra' avere luogo nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti tempo per tempo in materia di societa' tra professionisti.
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