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La societa' ha per oggetto sociale lo svolgimento in via esclusiva da parte dei soci di tutte le attivita' proprie della professione di odontoiatra (art. 2 legge 409/85), secondo la normativa tempo per tempo vigente, riservate o consentite dalla legge solo ai professionisti iscritti nel corrispondente ordine professionale e/o registro, in possesso di titolo di studio abilitante di cui alle legge 409/85; il tutto previo ottenimento, in base alla normativa tempo per tempo vigente, dei permessi, autorizzazioni ed iscrizioni occorrenti al concreto esercizio della menzionata attivita'. L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' deve essere in ogni caso eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista deve essere compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente stesso. La societa' potra' unicamente avvalersi della collaborazione di personale ausiliare che agira' sotto la diretta direzione, sorveglianza e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito. La societa' potra' stabilire, con apposito regolamento interno, criteri e modalita' di assegnazione e distribuzione degli incarichi fra i soci qualora tale scelta non sia effettuata dall'utente cui e' riservata. Al solo fine di facilitare il conseguimento del predetto oggetto sociale, e quindi in via meramente strumentale e sussidiaria, esclusa ogni attivita' di natura commerciale, la societa' potra', inoltre, compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso concedere fidejussioni, avalli e garanzie personali e reali; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari e/o immobiliari. La societa' e' tenuta a stipulare idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La societa' dovra' richiedere la propria iscrizione all'ordine di appartenenza dei soci professionisti nonche' agire nel rispetto degli obblighi da cio' derivanti nonche' in ottemperanza di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 34/2013. In ogni caso, come previsto dal comma 153 dell'art. 1 della legge 124/2017, l'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
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