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Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. A e lett. B, della legge n. 381 dell'8. 11. 1991 la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa sociale intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuita' di occupazione lavorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali a persone svantaggiate, cosi' come definite dall'art. 4 legge 8. 11. 1991, n. 381. La cooperativa sociale opera secondo i principi della mutualita' previsti dall art. 26 del d. Lgs. C. P. S. N. 1577 del 14 dicembre 1947 e precisamente: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico. La cooperativa sociale puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa sociale aderisce alla confederazione cooperative italiane. La cooperativa sociale non ha scopo di lucro e viene costituita per perseguire attivita' di servizi sociali in generale, anche usufruendo di contributi regionali o nazionali ed in particolare: - la promozione, progettazione e gestione di attivita' e servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, riabilitativa, domiciliare, di base scolastica e specialistica, in favore di anziani, minori, giovani, disabili e di chiunque abbia bisogno di ausilio e cure di qualsiasi tipo; - la gestione di servizi domiciliari integrati di assistenza sociale, di sostegno e animazione , effettuati sia presso la famiglia che presso scuole o altre strutture di accoglienza messe a disposizione di enti pubblici o privati, o di appoggio alle famiglie di disabili per prevenire l istituzionalizzazione, favorendone la prevenzione, la riabilitazione e l integrazione sociale e scolastica; - la gestione di centri per l infanzia, asili nido, baby parking, ludoteche, centri di aggregazione giovanile anche per figli di immigrati, centri socio-culturali e centri di assistenza alle donne; - gestione dei centri vacanza e centri estivi; - il servizio di accompagnamento e trasporto dei bambini in strutture ricreative e socio-culturali, servizio trasporto alunni, nonche' la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento; - la gestione di mense, bar, ristorante, sale da gioco, spazi ludici e ricreativi, giardinaggio, assistenza, con particolare riguardo alla programmazione ed al coordinamento di attivita' assistenziali a favore dell infanzia , della terza eta' e dei portatori di handicap , assistenza sociale a famiglie disagiate, assistenza alle famiglie; - gestione di impianti sportivi, pulizie, attivita' di turismo sociale; - la creazione, lo sviluppo e la gestione di centri residenziali, semiresidenziali, socio-educativi e terapeutici, centri diurni, comunita' alloggio, case famiglie, gruppi appartamento, nonche' centri di recupero e di assistenza in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale. In relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e, percio', assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto delle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e del d. L. Vo n. 385/93 (t. U. In leggi in materia bancaria a creditizia) ed in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 1994 e successive deliberazioni della banca di italia, la societa' potra': 1) proporre e seguire qualunque altra attivita' connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonche' compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali; 2) promuovere o partecipare ad enti, fondazioni, associazioni, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie o fidejussioni. La cooperativa sociale potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa sociale puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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