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Articolo 4 la societa', esclusa ogni e qualsiasi attivita' di carattere commerciale, ha per oggetto l'acquisto e la gestione di immobili e valori mobiliari e immobiliari in genere oltreche' la loro eventuale assegnazione ai soci, potra' inoltre vincolare gli immobili di proprieta'. Sociale al fine di perseguire interessi meritevoli di tutela ex articolo 2645 ter del codice civile. La societa' potra' inoltre svolgere in via accessoria l'attivita' agricola di conduzione diretta e indiretta e l'amministrazione di fondi rustici. La societa' potra' altresi' concedere gli immobili di proprieta' sociale in uso gratuito ai soci i quali in tal caso dovranno unicamente provvedere, pro-quota, al rimborso delle spese di amministrazione degli immobili delle spese e interessi su eventuali mutui fondiari ed ipotecari. Per l'amministrazione dei suddetti beni la societa' potra' aprire conti correnti , dossier bancari, noleggiare cassette di sicurezza, commettere incarichi a societa' fiduciarie e finanziarie per l'acquisto e la gestione di titoli. La societa' potra' stipulare mutui ipotecari o chirografari, aprire rapporti di conto corrente, prestare e ricevere garanzie a e da terzi. In via specifica i soci dichiarano e chiedono darsi atto che l'interesse meritevole di tutela e' quello disciplinato dallo specifico regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente articolo 4, composto di 11 articoli e steso su pagine dodici di tre fogli. Regolamento 1) consenso la societa' "duebi s. S. Di barbara bonino ed ezio bigotti", d'ora in poi denominata "conferente", per la realizzazione dell'interesse meglio specificato al successivo articolo "3", destina il diritto di proprieta' anche parziale degli immobili di proprieta' sociale che di volta in volta saranno espressamente individuati e destinati ("immobili"), a favore del rapporto di convivenza e comunione di vita dei soci bigotti ezio e bonino barbara nonche' a favore dei loro rispettivi figli signori bigotti alessandro, bigotti stefano leonardo, beccaria bonino roberta, beccaria bonino alessandro e beccaria bonino federico ("beneficiari"). "beneficiari" saranno altresi' gli eventuali altri figli nascituri, ancorche' non ancora concepiti alla data odierna, di entrambi i predetti bigotti ezio e bonino barbara purche' dai medesimi legalmente riconosciuti, secondo le leggi dell'ordinamento della repubblica italiana tempo per tempo vigenti. La costituzione del vincolo di destinazione non comporta trasferimento di proprieta', ne' costituzione di altro diritto reale. 2) descrizione dell'immobile gli immobili che vengono gravati dal vincolo di destinazione ("immobili") sono quelli di volta in volta specificamente indicati con atto costitutivo del vincolo medesimo. 3) interesse meritevole di tutela con la costituzione del presente vincolo di destinazione di immobili in proprieta' della societa' "duebi s. S. Di barbara bonino ed ezio bigotti" si intende realizzare l'interesse di assicurare ai signori bigotti ezio e bonino barbara (stante il rapporto di convivenza e comunione di vita instaurato, dotato di propria rilevanza giuridica e riconducibile alla categoria delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalita' umana tutelata dalla carta costituzionale) ed ai propri rispettivi figli una esistenza decorosa, garantendo una abitazione idonea alle loro necessita' ovvero una rendita sufficiente al proprio mantenimento, in modo da consentire loro di godere dello stesso tenore di vita attuale, e cio' anche e soprattutto in considerazione del rapporto di convivenza more exuorio fra di essi intercorrente, interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento in quanto rinviene la sua ragione nella tutela e nel riconoscimento di tale rapporto, quale nucleo portatore di valori di assistenza e sostegno reciproci, e che trova il proprio fondamento nel principio di solidarieta' dei rapporti affettivi e nel solenne riconoscimento che a tale rapporto e' dato, quale formazione sociale ove si svolge la personalita' umana, dall'articolo 2 della costituzione italiana. La societa' "duebi s. S. Di barbara bonino ed ezio bigotti" riconosce pertanto espressamente che l'interesse alla cui realizzazione e' diretta la destinazione impressa agli immobili di proprieta' sociale e' quindi meritevole di tutela, ex articolo 2645-ter c. C. . 4) modalita' di attuazione della destinazione le modalita' di attuazione della destinazione (interesse a soddisfare esigenze abitative e di mantenimento) da parte della societa' sono le seguenti: i beneficiari potranno (in via alternativa ed a propria discrezione): - detenere personalmente gli immobili utilizzandoli per soddisfare le proprie esigenze abitative; - impiegare i redditi prodotti dagli immobili per i propri bisogni e quindi per proprio mantenimento e sostegno economico, intendendosi con cio' il soddisfacimento di tutte le esigenze dei beneficiari per il perseguimento del loro benessere materiale e spirituale, tenuto conto delle loro condizioni fisiche e psichiche ed in conformita' alle loro attuali abitudini ed al loro attuale tenore di vita; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti obiettivi: la fornitura di vitto, alloggio e vestiario adeguati; la frequenza di apposite strutture specializzate o l'assistenza di personale qualificato per il miglioramento dell'educazione e per la formazione ed il mantenimento di un adeguato livello culturale, nonche', piu' in generale, delle condizioni fisiche e psichiche; l'integrazione, con una adeguata disponibilita' economica, di ogni forma pensionistica; l'assistenza medica e sanitaria al fine di garantire adeguati livelli di protezione della salute, con ricoveri presso idonee strutture anche private ovvero mediante l'assistenza continua domiciliare di personale specializzato infermieristico, nonche' ogni consulenza da parte di personale medico specialistico e la fornitura di medicine e articoli sanitari. La societa' conferente: a) nel caso in cui gli immobili siano utilizzati come propria abitazione dai beneficiari dovra' porre in essere tutto quanto necessario onde consentire ai beneficiari il libero godimento degli immobili stessi e dovra' astenersi dal fare alcunche' che tale godimento possa impedire o limitare; b) nel caso in cui i beneficiari non abitino personalmente negli immobili: dovra' porre in essere tutto quanto necessario affinche' gli immobili producano un reddito adeguato e dovra' astenersi dal fare alcunche' che possa impedire o limitare la loro redditivita'; la societa' conferente dovra' quindi destinare ogni rendita prodotta dagli immobili gravati da vincolo al soddisfacimento dei bisogni dei beneficiari e, in caso di esubero delle rendite rispetto ai bisogni , e' obbligata ad accantonare ogni eccedenza reddituale in vista di eventuali successive esigenze connesse alla destinazione. In tal caso i beneficiari e/o il garante di cui all'articolo 9, potranno procedere all'accensione di un conto corrente, sul quale verranno fatti confluire i frutti derivanti dalla messa a reddito degli immobili e potranno liberamente gestirlo investendo in modo appropriato quanto non ritenuto immediatamente utile agli interessi abitativi e di mantenimento dei beneficiari. La societa' conferente per decisione del garante di cui all'articolo 9 e con l'intervento congiunto dei soci e legali rappresentanti signori bigotti ezio e bonino barbara (unitamente detti "attuatori") potra' procedere all'alienazione degli immobili destinati, per necessita' relative allo stato di conservazione degli stessi ed a un prezzo non inferiore da quello risultante da una perizia giurata di stima che sara' redatta, almeno 30 (trenta) giorni prima della prospettata alienazione, da un esperto stimatore nominato dagli "attuatori". Verificandosi tale ipotesi il vincolo ex articolo 2645-ter c. C. Sull'immobile alienato verra' a cessare e gli "attuatori" potranno procedere anche all'impiego delle somme riscosse nell'acquisto in capo alla societa' di un altro immobile da vincolarsi al medesimo scopo o in altro modo che riterranno piu' opportuno e confacente al perseguimento degli interessi cui la destinazione e' finalizzata. In caso di permuta s'intende che il vincolo si trasferira' sul bene ricevuto dalla societa' conferente, che dovra' procedere alla relativa formalita' pubblicitaria, ove non diversamente disposto dagli "attuatori". 5) decorrenza degli effetti fra le parti conseguenti alla destinazione gli effetti favorevoli per i beneficiari che la destinazione produce decorrono dalla sottoscrizione dello specifico atto di vincolo. 6) opponibilita' del vincolo di destinazione ai terzi il vincolo sara' trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645 -ter del codice civile e, con la trascrizione, il vincolo di destinazione sara' opponibile ai terzi per tutti gli effetti di legge. Gli immobili conferiti ed i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, del codice civile, solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione; gli immobili, con la trascrizione del vincolo, divengono quindi, agli effetti di legge, separati dal restante patrimonio della societa' conferente. In caso di trasferimento la societa' conferente rimarra' responsabile delle obbligazioni assunte col presente atto, esclusa ogni e qualsiasi responsabilita' e limitazione di disponibilita' in capo agli acquirenti dei beni medesimi. 7) durata la durata della destinazione e' stabilita fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei signori bigotti alessandro, bigotti stefano leonardo, beccaria bonino roberta, beccaria bonino alessandro e beccaria bonino federico e/o degli altri discendenti eventuali di cui all'articolo 1 (figli) e comunque nei limiti temporali previsti dalla legge. 8) cessazione anticipata la destinazione verra' anticipatamente a cessare per concorde volonta' dei soci amministratori signori bigotti ezio e bonino barbara necessariamente congiunta a quella del garante di cui all'articolo 9, risultante da atto pubblico e comunque quando venga meno la possibilita' oggettiva di continuare a realizzare , attraverso la destinazione, l'interesse meritevole di tutela che ne costituisce il fondamento. Verificatasi una qualsiasi causa di cessazione della destinazione, fisiologica o patologica, l'immobile ritornera' nella esclusiva disponibilita' della societa' conferente. Alla cessazione della destinazione dovra' seguire annotazione di inefficacia del vincolo a margine della nota di trascrizione dello stesso. In caso di premorienza di uno o di entrambi i soci signori bigotti ezio e bonino barbara rispetto agli altri beneficiari ogni decisione in ordine alla gestione degli immobili competera' al superstite tra i due, in concorso con l'amministratore o curatore speciale che l'altro avra' nominato, ovvero competera' ad entrambi i nominati amministratori o curatori speciali (per il caso di decesso dei due soci), sempre in concorso con il nominato garante. In ogni caso i soci signori bigotti ezio e bonino barbara si riservano la facolta' di revoca e sostituzione degli amministratori della societa', anche anteriormente al termine finale del vincolo di destinazione, secondo le norme previste dal codice civile e dai vigenti patti sociali, cui si fa espresso riferimento. 9) garante i signori bigotti ezio e bonino barbara procederanno congiuntamente alla nomina del garante con scrittura privata espressamente accettata dalla persona nominata. L'amministrazione e la gestione degli immobili in vista del soddisfacimento degli scopi della destinazione, pertanto spetta disgiuntamente ad entrambi i soci ed amministratori della societa' "duebi s. S. Di barbara bonino ed ezio bigotti" per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre spetta congiuntamente tra gli stessi e il garante (congiuntamente detti "attuatori") per gli atti di straordinaria amministrazione; l'alienazione degli immobili potra' essere compiuta solo alle condizioni specificate ai precedenti articoli 4 et 8. Anche ove tra i beneficiari vi siano soggetti minori, legalmente incapaci o sottoposti a misure di protezione, per il compimento degli atti di amministrazione, anche straordinaria, sara' sufficiente il consenso degli attuatori manifestato nelle forme di legge e non sara' necessaria alcuna autorizzazione giudiziale. Gli attuatori si obbligano: - ad amministrare gli immobili vincolati con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto degli scopi della destinazione, come sopra specificati; - al compimento di ogni attivita' necessaria per tutelare la consistenza fisica, l'integrita' materiale e il valore degli immobili vincolati, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso. E' consentita, altresi', agli attuatori la stipula di contratti che prevedano la costituzione di diritti reale e personali di godimento, di ipoteca o di qualsiasi altro vincolo sopra gli immobili in oggetto, ma solo in quanto si tratti di atti diretti al soddisfacimento degli scopi della destinazione. In questo caso la finalita' dell'atto volta all'attuazione dello scopo della destinazione deve essere nell'atto stesso espressamente dichiarata. Almeno una volta all'anno gli amministratori dovranno rendere conto della gestione, redigendo idoneo rendiconto da approvare dal garante con firma congiunta entro il giorno 31 marzo di ciascun anno. Laddove gli immobili non siano utilizzati, come abitazione dei beneficiari, gli attuatori del vincolo dovranno: - per la ricerca del locatario, seguire i criteri di normale diligenza; - sottoscrivere i contratti di locazione; - provvedere affinche' i redditi prodotti dagli immobili vengano depositati su specifico conto corrente bancario. La societa' conferente, durante la destinazione, dovra': - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; - assicurare gli immobili presso primaria compagnia di assicurazione per i danni derivanti da rovina totale o parziale, incendio e altro; - provvedere puntualmente ad assolvere ogni tributo inerente gli immobili. In caso di perimento totale degli immobili, od anche parziale quando sia tale da non consentire piu' il proseguimento della destinazione, l'indennita' risarcitoria dovuta dalla compagnia assicuratrice dovra' essere reimpiegata per l'acquisto di altro immobile da destinare al soddisfacimento del medesimo interesse. In tale evenienza la cessazione della destinazione dovra' risultare da atto pubblico, cui seguira' annotazione di inefficacia a margine della nota di trascrizione del vincolo, nonche' ulteriore trascrizione del vincolo, ai sensi dell'articolo 2645-ter c. C. , sull'immobile acquistato impiegando l'indennita' risarcitoria. In caso di danni subiti dall'immobile, che siano compresi nella copertura assicurativa, l'indennita' risarcitoria dovuta dalla compagnia assicuratrice dovra' essere impiegata per il ripristino dell'immobile; laddove i danni siano tali da non consentire l'attuazione della destinazione, la societa' conferente si obbliga a ripristinare l'immobile a proprie spese, trattenendo poi l'indennita' pagata dalla compagnia assicuratrice. 10) controlli la legittimazione ad agire per la corretta e puntuale attuazione della destinazione e' attribuita, conformemente all'articolo 2645-ter del codice civile, oltre che ai soggetti attuatori ed al garante, a qualsiasi altro interessato, ivi compresi, naturalmente, i beneficiari. 11) cessazione socio in caso di cessazione dalla qualifica di socio da parte di uno dei signori ezio bigotti e barbara bonino, senza che venga meno la ragione per cui il presente vincolo e' stato costituito, subentrera' nella stessa posizione giuridica di amministratore della societa' la persona indicata dal socio cessato, con le stesse funzioni e mansioni sopra indicate, previa modifica dei patti sociali.
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