64.20.00:
Attività delle società di partecipazione (holding)
Dati societari Dvr&C Private Equity Spa In Liquidazione
Dipendenti
882
Età
15 anni
Azienda operativa dal 2008
Esponenti
Leonardo Rossi
Descrizione Dvr&C Private Equity Spa In Liquidazione
4. 1 la societa' ha per oggetto lo svolgimento, anche nei confronti del pubblico, delle seguenti attivita': (a) l'esercizio dell'attivita' di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre imprese; e (b) l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. 4. 2 la societa', oltre alle attivita' di cui sopra, potra' svolgere attivita' strumentali e connesse alle attivita' di cui all'articolo 4. 1, nei limiti di legge, ivi comprese le attivita' di consulenza diverse dalla consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5-septies del d. Lgs. N. 58 del 1998 (testo unico dell'intermediazione finanziaria) e di finanziamento nei limiti in cui non integri attivita' riservata ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili. 4. 3 per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa' puo' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie che saranno ritenute necessarie o utili; potra' in particolare, a titolo esemplificativo, assumere finanziamenti ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, prestare garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse sia a favore di soggetti terzi, anche non azionisti. 4. 4 con riferimento al predetto ambito di operativita', la societa' svolgera' la propria attivita' in conformita' a quanto segue: (a) la societa' investira' prevalentemente in piccole e medie imprese, con un valido piano industriale e con interessanti prospettive di crescita e sviluppo; (b) non sono previste specializzazioni in particolari settori od industrie; (c) gli investimenti saranno effettuati in italia e/o in aziende operanti in italia. La societa' potra' investire in societa' target operanti principalmente all'estero nel limite del 30% (trenta per cento) della somma dell'intero capitale sociale della societa' e degli impegni di versamento in conto capitale assunti da tutti gli azionisti nei confronti della societa'; (d) l'ingresso nel capitale sociale delle societa' target potra' avvenire con quote sia di maggioranza che di minoranza qualificata, anche in co-investimento con altri investitori finanziari e non, per poter comunque garantire un'effettiva attivita' di indirizzo delle societa' target stesse; (e) saranno in ogni caso esclusi gli investimenti in societa' operanti nei seguenti settori: gestione di casino'; produzione o commercio di alcolici, tabacco, armamenti e munizioni; pornografia e materiale correlato; (f) al fine di applicare un opportuno livello di diversificazione degli investimenti, la societa' non investira' in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di piu' emittenti appartenenti al medesimo gruppo per un valore superiore al 25% (venticinque per cento) della somma dell'intero capitale sociale della societa' e degli impegni di versamento in conto capitale assunti da tutti gli azionisti nei confronti della societa'; il limite suddetto potra' essere derogato solo con il parere favorevole del comitato consultivo di cui al successivo paragrafo 27. 5; (g) le operazioni di investimento potranno essere anche effettuate sotto forma di leveraged buy-out o di management buy-in o buy-out (che prevedano quindi l'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata). Infine, non potranno essere effettuati investimenti per piu' del 10% (dieci per cento) della somma dell'intero capitale sociale della societa' e degli impegni di versamento in conto capitale assunti da tutti gli azionisti nei confronti della societa', in titoli di societa' quotate in borsa o in altri mercati regolamentati, e in ogni caso gli investimenti in tali titoli saranno possibili solo con il proposito di effettuare o partecipare in una transazione (i) nel quale tali titoli cesseranno di essere quotati, o (ii) che fornisca alla societa', da sola o con altri investitori, come risultato di una negoziazione privata, una posizione di influenza sostanziale comparabile a quella tipicamente ottenibile in investimenti in societa' non quotate. In tale limite non verranno ricompresi i valori al costo degli investimenti effettuati dalla societa' in societa' non quotate, che, successivamente all'ingresso della societa', ai fini della loro valorizzazione e/o nell'ottica della strategia di disinvestimento della societa', vengano quotate in borsa o in altri mercati regolamentati. Il limite suddetto potra' essere derogato solo con il parere favorevole del comitato consultivo di cui al successivo paragrafo 27. 5; (h) in via accessoria alle operazioni di investimento ordinariamente svolte, la societa' puo' concedere prestiti alle societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'ammontare complessivo dei prestiti concessi non puo' essere superiore al 20% (venti per cento) della somma dell'intero capitale sociale della societa' e degli impegni di versamento in conto capitale assunti da tutti gli azionisti nei confronti della societa', fermo restando il limite di cui alla lettera (f) che precede. Il limite di cui alla presente lettera (h) potra' essere derogato solo con il parere favorevole del comitato consultivo di cui al successivo paragrafo 27. 5; (i) ove la societa' non abbia ancora proceduto all'integrale richiamo degli eventuali impegni di versamento in conto capitale assunti dagli azionisti nei confronti della societa', potra' assumere prestiti e/o prestare garanzie, fino al 10% (dieci per cento) dei versamenti ancora dovuti, per fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi all'effettuazione degli investimenti e al pagamento delle spese ordinariamente a carico della societa'. In tal caso la societa' provvedera' tempestivamente a chiedere agli azionisti i versamenti necessari all'estinzione della posizione debitoria. Il limite suddetto potra' essere derogato solo con il parere favorevole del comitato consultivo di cui al successivo paragrafo 27. 5. 4. 5 gli investimenti potranno essere effettuati dalla societa' nei limiti della differenza tra: (i) i versamenti ancora dovuti dagli azionisti che abbiano assunto impegni di versamento in conto capitale nei confronti della societa'; e (ii) la somma dei finanziamenti assunti e/o delle garanzie prestate dalla societa' ai sensi del paragrafo 4. 4 (i) che precede e ancora in essere. 4. 6 nel caso di assunzione da parte di un azionista di obblighi di effettuare versamenti in conto capitale a favore della societa' e di successivo inadempimento a tali obblighi entro i termini concordati dalla societa': ( a) l'ammontare disponibile per gli investimenti di cui al paragrafo 4. 5 che precede verra' rettificato dell'ammontare dei versamenti ancora dovuti dall'azionista inadempiente; e (b) l'importo corrispondente alla somma del capitale sociale della societa' e degli impegni di versamento in conto capitale ai fini del calcolo dei limiti per gli investimenti di cui al paragrafo 4. 4 che precede sara' ridotto in modo corrispondente, fermi in ogni caso gli investimenti gia' effettuati alla data in cui l'azionista venga dichiarato investitore inadempiente ai sensi del successivo paragrafo 10. 2 (b). 4. 7 gli investimenti possono essere realizzati dalla societa' esclusivamente a partire dalla data di adozione del presente statuto (ossia dal 12 giugno 2008) e fino alla data in cui si verifica il primo dei seguenti eventi (il "periodo di investimento"): (a) il sesto anniversario dell'ultimo giorno del mese in cui si verifica l'integrale sottoscrizione del capitale sociale della societa' come determinato in sede di adozione del presente statuto (ossia il 30 giugno 2014); e (b) la data di qualsiasi cessazione anticipata del periodo di investimento, nel caso in cui: (i) il consiglio di amministrazione, su richiesta di azionisti titolari di almeno il 55% (cinquantacinque per cento) delle azioni a, deliberi la cessazione anticipata del periodo di investimento; (ii) il consiglio di amministrazione deliberi la cessazione anticipata del periodo di investimento dopo che sia stato richiamato almeno l'80% degli eventuali impegni di versamento in conto capitale assunti dagli azionisti nei confronti della societa'. 4. 8 successivamente alla scadenza del periodo di investimento, in deroga a quanto previsto al paragrafo 4. 7 che precede, e sempre che non ricorra il caso di cessazione anticipata del periodo di investimento previsto al precedente paragrafo 4. 7 (b) punto (i) la societa' potra' effettuare: (a) ulteriori investimenti nelle societa' oggetto di investimento da parte della societa', nei limiti del 25% (venticinque per cento) della somma dell'intero capitale sociale della societa' e degli impegni di versamento in conto capitale assunti da tutti gli azionisti nei confronti della societa'; (b) investimenti gia' deliberati dal consiglio di amministrazione prima del termine del periodo di investimento, in relazione ai quali sia gia' stata sottoscritta una lettera di intenti, e non ancora perfezionati.
Parole chiave
Investimento
Bilancia dei pagamenti
Industria
Addizione
Arma
Info Legali Dvr&C Private Equity Spa In Liquidazione
Ragione sociale
Dvr&C Private Equity S.P.A. In Liquidazione
Codice Fiscale
77920740299
Partita IVA
77920740299
Sede legale
Corso
Monforte,
2 ,
20122,
Milano
(Milano)
Settore prevalente
ATECO InfoCamere
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