Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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1. La societa' ha per oggetto sociale esclusivo: a) lo svolgimento, nei confronti del pubblico, delle attivita' finanziarie indicate all'art. 106, comma 1, del d. Lgs. 385/93 per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e, in particolare, la concessione di crediti a lavoratori dipendenti o pensionati, estinguibili mediante cessione e/o delegazione di pagamento di quota della retribuzione o del trattamento pensionistico, con esclusione del rilascio di garanzie che non siano connesse o correlative o funzionali o strumentali alla attivita' concessiva dei crediti innanzi detti; b) lo svolgimento dell'attivita' di servicing ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti, quali a titolo esemplificativo: il servizio di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, la verifica della conformita' delle operazioni alla legge ed al relativo prospetto informativo; c) la societa' puo' assumere partecipazioni in societa' la cui attivita' sia complementare o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. 2. La societa' potra', altresi', esercitare attivita' strumentali o connesse a quelle finanziarie previste all'art. 2. 1 comma a), quali, tra le prime aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca e l'analisi in mate ria economica e finanziaria, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nonche', tra le seconde accessorie allo sviluppo dell'attivita' esercitata, la prestazione di servizi di informazione commerciale, la consulenza in materia di finanza d'impresa, il recupero crediti di terzi e il leasing operativo. Sempre nell'accezione strumentale e connessa a quella finanziaria, la societa' potra' gestire immobili esclusivamente ad uso funzionale e compiere qualsiasi altra operazione che abbia attinenza con l'oggetto sociale. Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attivita' vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni. 3. La societa' potra' altresi' esercitare tutti i servizi di natura finanziaria e amministrativa connessi, funzionali e/o strumentali alle operazioni di cui all'art. 2. 1 comma b) e piu' in generale alle operazioni di finanza strutturata, quali a titolo esemplificativo: la prestazione di servizi amministrativi, tecnici, di consulenza e assistenza organizzativa e di analisi statistica resi a favore di istituzioni bancarie, finanziarie e societa' che operano nell'ambito delle operazioni di finanza strutturata e di cartolarizzazione ex legge 30 aprile 1999 n. 130 od in favore di imprese in genere, ivi compresa, a titolo esemplificativo l'attivita' di analisi, reporting e monitoraggio; l'assunzione del ruolo di sponsor o promotore e la possibilita' di sottoscrizione di una quota delle emissioni obbligazionarie, ove necessario anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di retention, nelle operazioni in cui la societa' cura la strutturazione e/o assuma il ruolo di servicer; nell'ambito delle citate operazioni di finanza strutturata: a)l'elaborazione, predisposizione e il controllo dei dati contabili e di quant'altro attiene i servizi afferenti le materie economiche ed amministrative; b) la redazione dei bilanci, delle dichiarazioni e comunicazioni dovute verso le pubbliche amministrazioni e delle segnalazioni di vigilanza; c) l'attivita' di coordinamento di azioni giudiziarie (da affidare ad avvocati iscritti agli albi) per il recupero di crediti singoli o partite di crediti insoluti o incagliati, ivi compresa l'organizzazione amministrativa e contabile relativa alle varie posizioni debitorie; lo svolgimento degli adempimenti dovuti, dai soggetti iscritti negli elenchi degli intermediari finanziari e bancari, nei confronti dei vari organi di controllo e/o vigilanza ed in generale la prestazione dei servizi di reportistica e/o segnaletici nei confronti delle autorita' di vigilanza nazionali e/o comunitari inclusa la banca centrale europea. Dette attivita', laddove previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, potranno essere esercitate esclusivamente a mezzo di professionisti, iscritti nei relativi albi professionali, ai quali la societa' fornira' i necessari supporti operativi ed organizzativi, il tutto in ottemperanza ed in armonia con gli artt. 2229 e 2232 del codice civile. 4. La societa' e' capogruppo del "gruppo finanziario dynamica". La societa', nella qualita' di capogruppo del gruppo finanziario, nel l'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del testo unico bancario, emana disposizioni alle societa' componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla banca d'italia. 5. La societa' esercita a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attivita' in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attivita' esercitate; b) un controllo gestionale volto ad assi curare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole societa' sia del gruppo nel suo insieme; c) un controllo tecnico operativo finalizzato alla valuta zione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole con trollate e dei rischi complessivi del gruppo. 6. La societa' dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.
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