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1) l'attivita' di mediazione assicurativa- espressamente esclusa la riassicurazione- ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 novembre 1984 n. 792 e successiva normativa in materia e secondo la circolare del ministero dell'industria dell'11 settembre 1986 n. 504 e non puo' svolgere altra attivita' che non persegua direttamente o indirettamente, il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale. Nell'esercizio della predetta attivita' la societa' puo' compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazioni di garanzie, sempreche' tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attivita' di mediazione; 2) la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: - l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie e dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie; - business center, strutture che erogano servizi di ufficio arredato a tempo. La societa', inoltre, puo' compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre societa' che non si pongono in contrasto con l'attivita' costituente l'oggetto sociale. Dette partecipazioni dovranno, comunque, essere minoritarie se afferenti a societa' aventi diverso oggetto sociale e comunque dovranno essere assunte nei limiti previsti dalla legge ed in particolare nel rispetto delle leggi 1 e 197 del 1991 e quindi in via non prevalente rispetto all'attivita' principale, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla citata legge n. 197/ 91 per quanto attiene all'intervento di intermediari abilitati. L'attivita' consultiva e' consentita ai fini della stipulazione dei contratti, della determinazione del loro contenuto e della gestione dei medesimi.
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