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Art. 5 la cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La societa' in particolare persegue lo scopo indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 6 la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attivita' produttive principalmente nel settore della lavanderia e stireria e pulizia ambienti nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attivita' produttive, che compatibilmente con il loro stato soggettivo devono essere socie della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91, con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio psichiatrico. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: laboratori di lavanderia e stireria; esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria; servizio di pulizie ambienti per imprese, privati, enti pubblici e diversi; gestione centri di ristoro e mense per imprese, enti pubblici e privati; lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere; attivita' di commercio, al dettaglio e all'ingrosso, di prodotti tessili; servizi di manutenzione. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra elencati, tra cui attivita' di formazione professionale e riqualificazione professionale sia in forma stabile sia in forma occasionale, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attivita' comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgimento di attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.
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