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La cooperativa non ha finalita' di lucro, ed e' costituita per il fine mutualistico di coordinare ed agevolare mediante una organizzazione comune lo svolgimento della attivita' per i soci, provvedendo ad assegnare in proprieta', in godimento, ovvero in locazione, e ulteriori forme contrattuali immobili abitativi con gli eventuali accessori e immobili non residenziali per tutte le destinazioni, realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa nonche' a svolgere attivita' o servizi anche di interesse collettivo, connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale la societa' cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di assegnare ai soci immobili a destinazione residenziale e relative pertinenze in via prevalente ed a destinazione non residenziale in via residuale alle condizioni migliori rispetto a quelle di mercato in proprieta', in locazione o in godimento, anche con patto di futura assegnazione o riscatto. Gli immobili suddetti verranno assegnati ai soci secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La societa' cooperativa potra' svolgere la propria attivita', in via non prevalente, anche con terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale, la cooperativa puo' compiere tutti i contratti le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore la cooperativa si propone tra l'altro di: a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute ottenere il diritto di superficie o il diritto di proprieta' su area di proprieta' di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare,ristrutturare o completare e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi; b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana c) assegnare in proprieta' o in godimento ai soci e terzi o locare ai soci e ai terzi le unita' immobiliari, ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi; d) alienare a soci e a terzi le unita' immobiliari con destinazione non residenziale; e) prestare ai soci servizi diretti ed assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni; f) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali; g) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non. ; h) ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale; i) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della cooperativa che dei soci; j) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; k) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della cooperativa o dei soci, purche' relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale; l) costituire ed essere socia di societa' per azioni o a responsabilita' limitata in conformita' alle leggi vigenti; m) consorziarsi con altre cooperative e con terzi per lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse; n) promuovere quale attivita' strumentale non prevalente la costituzione ed assumere partecipazioni in societa' cooperative, consorzi di cooperative ed altre societa' che svolgano attivita' di effettiva rilevanza e complementare per il conseguimento dell'oggetto sociale; o) partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies del codice civile; p) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale; q) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potra' altresi': - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; - dare adesione ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori, a responsabilita' limitata, e diretti a consolidare il movimento cooperativo. In relazione a detto scopo, potra' fare parte di associazioni in genere e di cooperative in particolare, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio, in modo non prevalente la cooperativa puo' inoltre fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti. La cooperativa potra' accettare finanziamenti, contrarre mutui con garanzia ipotecaria con enti autorizzati dalle norme vigenti, e provvedere sia direttamente che concedendo appalti, alla costruzione ed eventualmente all'acquisto delle case da assegnare ai propri soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e comunque regolati come segue: 1. I prestiti effettuati dai soci alla cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale; 2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilita' per la cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalita', i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilita' di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito; 3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano 4. La raccolta del prestito non e' consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non puo' prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformita' alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1. 9. 1993, n 385 con deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della banca d'italia. 5. I prestiti sono utilizzati dalla cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalita' compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso 6. Le modalita' di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dall'organo amministrativo, cosi' come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad esso dal regolamento deliberato dall'assemblea; le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalita' stabilite dallo stesso regolamento. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della cooperativa; il foglio illustrativo e' consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto 7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che ne definisce modalita', condizioni e termini di realizzazione o di fruizione. 8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all'attivita' ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la cooperativa ed il socio
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