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A) la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati sia rustici che urbani, civili, industriali e commerciali, l'acquisto, la permuta, la vendita, la locazione e la gestione (per conto proprio e non di terzi) di immobili, di terreni, aree edificabili, fondi rustici agricoli e silvani, nonche' la costituzione ed estinzione di diritti reali in genere; b) l'assunzione in proprio da terzi, o la concessione a terzi, di appalti o subappalti edili in genere, sia pubblici che privati, sia in italia che all'estero, nonche' indire gare di appalto per conto terzi, al fine di realizzare opere redigendo la necessaria documentazione e curando l'espletamento della gara stessa; c) la promozione di iniziative immobiliari, la lottizzazione, l'approntamento di aree ed infrastrutture, l'organizzazione e il coordinamento tecnico delle opere edili da realizzare, nonche' l'assunzione di incarichi anche in concessione, per coordinare e gestire dette iniziative curandone la realizzazione, sia per conto di privati che per conto di enti pubblici e di organismi internazionali; d) acquistare, gestire, avviare, vendere e locare aziende esercenti attivita' commerciali al dettaglio o all'ingrosso. La societa' in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, con esclusione quindi delle attivita' riservate previste dal d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 puo' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie, utili e strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A tal fine: a) puo' assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' aventi scopi affini, analoghi o complementari sia italiane che straniere nonche' il loro eventuale ordinamento tecnico e finanziario; b) puo' concedere fideiussioni, prestare avvalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra e qualsivoglia garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno ed in modo particolare in favore delle societa' partecipanti o partecipate.
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