Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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L'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione di immobili di qualsiasi genere, ivi compresi terreni anche in condominio per conto terzi; a tal uopo la societa' potra' acquistare terreni, aree e quant'altro occorrente, assumere o dare in tutto od in parte opere in appalto, sia per privati che per enti pubblici, stipulare mutui attivi e passivi, amministrare beni costruiti o acquistati, locarli, frazionarli, alienarli in tutto od in parte, anche con dilazioni di pagamento, stipulare vincoli edilizi, servitu' ed oneri reali, eseguire opere edili di ogni genere, comprese le ristrutturazioni in generale. La societa' potra' inoltre assumere quote di partecipazione (anche di controllo) in societa' aventi oggetti analoghi o meno al proprio - ma mai nei confronti del pubblico - con la caratteristica della strumentalita' rispetto al principale oggetto non essendo le assunzioni di partecipazione finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, non vi saranno interventi volti alla riorganizzazione aziendale ne' allo sviluppo produttivo ne' al soddisfacimento di esigenze finanziarie delle partecipate neppure tramite capitale di rischio e cio' in conformita' alle istruzioni diramate dal ministero del tesoro con proprie circolari del 6 luglio 1994. Essa potra' inoltre compiere, sia in italia che all'estero, fatte salve le autorizzazioni amministrative occorrenti, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, attinente e comunque connessa con lo scopo sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine e comunque connesso al proprio nonche' assumere e rilasciare fidi e fidejussioni ed altre garanzie in genere anche reali in favore di chicchessia; concedere ipoteche, avalli, fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali il tutto anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui e comunque compiere qualsiasi operazione funzionalmente ed oggettivamente utile al raggiungimento dello scopo sociale. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attivita' per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: - l'attivita' riservata agli iscritti in albi professionali; - la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni; - l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, d. L. Vo 1 settembre 1993 n. 385; - l'esercizio dell'attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1; - l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; - la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attivita' assicurativa e tutte le attivita' vietate dalla presente e futura legislazione.
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