Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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1. La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 2. Piu' in particolare, attraverso l utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie, volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attivita'. 3. Nell esercizio dell attivita' di garanzia collettiva dei fidi la societ pu prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. 4. Solo in caso di iscrizione nell elenco speciale previsto dall art. 107 del testo unico bancario (d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la societa', fermo l esercizio in via prevalente dell attivita' di garanzia collettiva dei fidi, puo' altresi' svolgere prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le attivita' indicate nell art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario e, in particolare, le seguenti: a) prestazione di garanzie a favore dell amministrazione finanziaria dello stato, al fine dell esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie; b) gestione, ai sensi dell articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipulazione, ai sensi dell articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i confidi soci e con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. 5. La societa', solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, puo' inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla banca d italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 6. La societa' puo' svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 4 e 5 attivita' anche con terzi ed e' in ogni caso una cooperativa a mutualita' prevalente. La societa' puo' partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purche' non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La societa' puo' altresi' compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione degli scopi sociali e potr avvalersi di tutte le agevolazioni di legge; inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 64.92.01 corrisponde a: Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
"Edilconfidi Provincia Di L'aquila Società Cooperativa Garanzia Fidi Tra Costruttori Edili E Imprese Affini" rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 154.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.