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Art. 4 (oggetto sociale) - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma, nell'ambito dell'edilizia convenzionata, volta a consentire ai soci di acquisire o godere in qualunque forma unita' immobiliari di ogni genere ad un costo vantaggioso rispetto a quello di mercato. A tale scopo l'attivita' della cooperativa avra' ad oggetto: l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di immobili da adibirsi ad uso abitativo o da adibirsi ad uso diverso da quello di abitazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione, fatta salva la possibilita', in caso di necessita' ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione gia' ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione; la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box singoli e multipli, anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione; l'acquisizione, diretta o indiretta, anche in diritto di superficie o a mezzo permuta, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione; la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, qualora non ostino divieti di legge; - aderire a consorzi di edificazione di immobili al fine di consentire ai propri soci d'acquisire direttamente dai consorzi stessi le unita' immobiliari in oggetto, anche per il tramite di appositi rapporti contrattuali; la societa' puo' promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; puo' ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, stato e regioni, etc. Nonche' avvalersi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, e convenzionata, ivi comprese quelle previste dalla leggi n 865/1971, n. 116/1974 e 457/1978 e dai bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi e successive modificazioni delle stesse. ?La societa' puo' prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni; puo' inoltre procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sara' ritenuto utile o necessari o, anche con consorzi, altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della abitazione; puo' compiere in generale tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. ?La societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potra' emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c. C. Alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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