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Articolo 4 la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, per i soci cooperatori all'atto dell'ammissione, non sara' necessario instaurare un ulteriore rapporto lavorativo. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di svolgere, tramite i propri soci, le seguenti attivita': - l'esecuzione per conto proprio o in regime di appalto o subappalto per conto terzi, pubblici o privati, di lavori di costruzione, manutenzione, ricostruzione e riparazione di edifici di ogni tipo nonche' di opere pubbliche in genere; - la costruzione di fabbricati allo scopo di rivenderli sia in blocco che frazionatamente; la compravendita di fabbricati e di aree fabbricabili e non, nonche' l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili in genere e le gestioni immobiliari; - la realizzazione e/o gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; - la gestione immobiliare mediante locazione dei beni di proprieta' della societa' o di terzi; - il commercio di materiali inerenti l'edilizia. Essa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa l'assunzione di mutui anche ipotecari. Potra' inoltre prestare garanzie anche mediante costituzione di ipoteche su immobili propri e anche a garanzia di debiti assunti da terzi. Potra' inoltre assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese o societa' aventi oggetto analogo o affine al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. - la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci
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