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Scopo ? oggetto art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori . La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Si fa espresso riferimento e rinvio alla suddetta legge 142/2001 e alle tutele in essa contenute per la completa regolamentazione dei menzionati rapporti di lavoro. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 l'oggetto sociale e' la gestione in forma associata di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge 381 dell'8. 1. 1991 art. 1 comma 1 lettera a, al fine di assicurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nello spirito della dottrina sociale della chiesa cattolica. La cooperativa ha come oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa. Nello specifico, perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale tramite l'educazione e l'integrale sviluppo umano dei bambini in eta' scolare e prescolare; e) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; f) promuovere, organizzare, gestire in proprio o per enti pubblici e/o aziende private, servizi di pre e dopo scuola; g) la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, sia presso le famiglie sia domiciliari che presso le scuole e nelle strutture di accoglienza ad anziani, disabili e minori, realizzati su propri progetti ed iniziativa o per conto di istituzioni titolari del servizio, quali comuni, associazione di comuni, asl ed amministrazioni provinciali. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai d. Lgs. N. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quali ad esempio: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. La modalita' di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sara' approvato da parte dell'assemblea dei soci. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, societa' o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in italia che all'estero, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.
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