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Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la raccolta, il trasferimento, la lavorazione, la trasformazione delle olive e di tutti gli altri prodotti agricoli conferiti dai soci anche mediante appositi impianti, b) la conservazione, il collocamento in comune e la utilizzazione dei prodottie sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali; c) l acquisto e/o la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti conferiti dai soci nonche' di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari e per la captazione e distribuzione dell acqua del sottosuolo a fini irrigui; d) la distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera b), dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla cooperativa, in ragione della loro quantita', qualita', resa e caratteristiche organolettiche, e) la informazione e l assistenza occorrenti per la utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneita' della produzione e la loro qualita', intesa nel significato di livello qualitativo attribuitale nel mercato europeo ed internazionale, assicurando ai soci mezzi tecnici appropriati per la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti o fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, semi, piante ed attrezzi agricoli, mezzi per la lotta antiparassitaria), nonche' la gestione di colonnine di carburante da distribuire ai soci in possesso di macchine agricole; f) la progettazione e l esecuzione, quest ultima soltanto su apposito mandato del socio interessato, di opere ed impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo programmi, linee ed indirizzi tecnici comuni; g) la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti, ecc. : h) l esercizio del credito ai propri soci sia in ordine alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro terreni che alle anticipazioni sui prodotti conferiti; i) la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre piu' idonee alla valorizzazione dei prodotti; j) la realizzazione di servizio di assistenza ai soci nella gestione materiale di adempimenti amministrativi; k) la promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione compreso la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale. 4. 2 la cooperativa, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la organizzazione comunitaria dei prodotti agricoli, potra' esplicare attivita' di ammasso volontario e stoccaggio degli oli e di tutti gli altri prodotti eventualmente lavorati, assumendo, a tal fine e per conto dei competenti organismi di intervento, i servizi connessi alll attuazione di interventi di mercato. In relazione agli scopi sopra descritti, la cooperativa potra' altresi' esplicare tutte quelle attivita' che venissero promosse ed assegnate dallo stato o da enti in genere. 4. 3 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere interessenze e compartecipazioni sotto qualsiasi forma in altre societa' ed associazioni di qualsiasi tipo che abbiano analoghe attivita' sociali, potra' compiere operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento dello scopo sociale ed in via del tutto sussidiaria. 4. 4 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 5 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile; 4. 6 la cooperativa, purche' in maniera non prevalente e comunque unicamente al fine del raggiungimento dello scopo sociale, potra', al fine di garantire il completo utilizzi di impianti ed attrezzature, estendere i propri servizi ai non soci alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione in apposito regolamento.
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