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La societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' professionale riservata agli iscritti all'ordine dei consulenti del lavoro. La societa' puo' svolgere tutte le attivita' accessorie, strumentali e connesse a quelle professionali svolte, consentite agli iscritti all'ordine professionale dei consulenti del lavoro. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Con riferimento alle modalita' di esercizio delle attivita' rientranti nell'oggetto sociale, la societa' dovra' fornire ai clienti per iscritto, al momento del primo contatto, l'elenco dei soci professionisti contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali da ciascuno possedute. Dovranno essere comunicati altresi' gli estremi della polizza assicurativa contro la responsabilita' civile professionale. Con le stesse modalita' e tempi di cui al comma precedente, la societa' dovra' fornire al cliente, l'elenco dei soci non professionisti, una nota informativa sui diritti del cliente e sulle modalita' di esercizio, cosi' come riportati nel successivo comma, e dovra' segnalare la presenza o meno di conflitti di interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' di investimento. Il cliente ha il diritto di scegliere tra i soci professionisti uno o piu' soci per l'esecuzione dell'incarico affidato alla societa'. Nel caso tale diritto non fosse esercitato, la societa' potra' individuare il professionista a cui affidare l'esecuzione dell'incarico tra i soci professionisti in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dello stesso. L'esecuzione dell'incarico da parte del socio professionista dovra' essere svolto dallo stesso personalmente, con il divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale dello stesso. La collaborazione di ausiliari o sostituti potra' avere luogo nel rispetto delle norme vigenti di legge e di regolamento tempo per tempo in materia di societa' tra professionisti. Essa potra' compiere quale attivita' non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi finanziamenti da parte dei soci nel rispetto della corrente normativa legale e regolamentare. Essa puo' pure, purche' cio' risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale purche' sempre nei limiti di legge e non nei confronti dei terzi.
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