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Art. 4 (oggetto sociale) la societa' cooperativa, retta dai principi della mutualita' prevalente, senza finalita' speculativa, si propone di consentire, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa per i soci nonche' le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal mercato. Con la prevalente opera dei soci ed attraverso il lavoro da essi conferito la cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, potra' organizzare e gestire le seguenti attivita', per conto di enti pubblici e privati, direttamente in economia o concedendo appalti o servendosi di terzi privati e/o pubblici: 1 - attivita' di cui all'art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 - norme per la sicurezza degli impianti - consistenti in realizzazione e manutenzione degli impianti relativi ad edifici adibiti ad uso civile e ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, di seguito elencati: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio; 2 - pulizia di stabili civili e/o industriali o commerciali privati e/o pubblici, pulizia di strade, piazzali, arenili, boschi e pinete, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione; 3 - creazione e manutenzione del verde, giardinaggio e prestazioni agricole su terreni pubblici o privati; 4 - servizi di facchinaggio, trasporti e traslochi; 5 - lavori di demolizione di edifici, sistemazione del terreno, scavo, trivellazioni, lavori generali di costruzione, rifinitura, completamento, manutenzione di edifici civili e industriali, strade, impianti sportivi, lavori di isolamento e attivita' connesse all'edilizia; 6 - fornitura e posa in opera, manutenzione di segnaletica interna ed esterna di qualsiasi materiale ed installazione di cartelli pubblicitari; 7 - fornitura, montaggio, manutenzione di mobili e articoli per l'arredamento per qualunque tipo di ambiente e di qualsiasi genere, nonche' di tutti quegli articoli, accessori e complementi di tali beni, di macchine e attrezzature per ufficio, di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software. Il tutto fatte salve le preventive dovute autorizzazioni di legge. La societa' cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente sia indirettamente, gli scopi sociali e si avarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La societo' cooperativa, tra l'altro, puo': stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti; richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; partecipare ai pubblici appalti; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese aventi attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative; istituire un'apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci, per la raccolta dei risparmio esclusivamente tra i soci, a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' comunque tassativamente vietata. In ogni caso l'attivita' di partecipazione ad altre imprese e societa' e l'attivita' finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attivita' ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla l. 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati. La cooperativa non svolgera', se non in possesso dei requisiti, attivita' riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.
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