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Art. 5 scopo mutualistico la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'articolo 2514. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Art. 6 oggetto sociale considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci cosi' come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: l'attivita' di logistica delle merci e di facchinaggio, l'autotrasporto di cose per conto terzi e il trasporto di persone e/o cose per terra, mare, aria, prestazioni di servizi quali il deposito di merci, attivita' di gestione e di deposito di archivi, attivita' di gestione di dati e di elaborazione degli stessi, attivita' di pulizie, nonche' la consegna, l'installazione e la riparazione ed assistenza tecnica di prodotti e componenti elettrici ed elettronici. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
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